Legge Cirinnà, i risvolti in materia penale
Il 27.01.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo n. 6/2017 in materia di modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina nelle unioni civili.
Detta novità legislativa è diretta ad apportare una serie di modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale alla luce dell’evoluzione normativa del diritto di famiglia, ossia della legge Cirinnà (L. 76/2016), alla quale si deve l’introduzione nell’ordinamento italiano delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché alla regolamentazione delle convivenze di fatto.
Tutte le volte che nel corpo degli articoli del codice penale e di procedura penale vi è un riferimento al rapporto di coniugio, la legge in commento inserisce in aggiunta il riferimento all’unione civile tra persone dello stesso sesso.
La novità più rilevante si coglie con l’introduzione dell’art. 574 ter rubricato Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale ai sensi del quale, per la legge penale, il termine matrimonio si intende riferito alle unioni civili tra persone dello stesso sesso tant’è che, dispone il comma 2, Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini
Legge Cirinnà, i risvolti in materia penale
Il 27.01.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo n. 6/2017 in materia di modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina nelle unioni civili.
Detta novità legislativa è diretta ad apportare una serie di modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale alla luce dell’evoluzione normativa del diritto di famiglia, ossia della legge Cirinnà (L. 76/2016), alla quale si deve l’introduzione nell’ordinamento italiano delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché alla regolamentazione delle convivenze di fatto.
Tutte le volte che nel corpo degli articoli del codice penale e di procedura penale vi è un riferimento al rapporto di coniugio, la legge in commento inserisce in aggiunta il riferimento all’unione civile tra persone dello stesso sesso.
La novità più rilevante si coglie con l’introduzione dell’art. 574 ter rubricato Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale ai sensi del quale, per la legge penale, il termine matrimonio si intende riferito alle unioni civili tra persone dello stesso sesso tant’è che, dispone il comma 2, Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini
Recent posts.
Con una recentissima pronuncia (Ordinanza del 27 maggio 2025 n. 14157) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha affermato che, qualora un dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto decida di impugnare il licenziamento, [...]
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1211/2025, depositata il 7 maggio, ha dichiarato inammissibile un ricorso per “insuperabile oscurità e confusione”, sanzionando il difensore non solo sul piano processuale ma [...]
Con una recente pronuncia (Ordinanza del 28 aprile 2025 n. 11154) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha ribadito in ambito giuslavoristico un principio già ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Nel particolare ha precisato [...]
Recent posts.
Con una recentissima pronuncia (Ordinanza del 27 maggio 2025 n. 14157) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha affermato che, qualora un dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto decida di impugnare il licenziamento, [...]
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1211/2025, depositata il 7 maggio, ha dichiarato inammissibile un ricorso per “insuperabile oscurità e confusione”, sanzionando il difensore non solo sul piano processuale ma [...]