IA e atti giudiziari: chi risponde degli errori?
L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più pervasivo in ogni ambito della vita quotidiana, e la professione forense non fa eccezione.
Scrivere una bozza, riassumere documenti, suggerire argomenti, organizzare una ricerca: strumenti come ChatGPT, Claude o Gemini possono rendere il lavoro più rapido.
Ma proprio perché sono facili da usare, cresce anche il rischio di usarli male.
E quando l’uso scorretto entra in un atto processuale, le conseguenze non sono teoriche: possono tradursi in una condanna per responsabilità aggravata.
Il caso più netto, finora, arriva dal Tribunale di Siracusa.
Con la sentenza n. 338 del 20 febbraio 2026, il Giudice ha esaminato un atto difensivo che riportava quattro precedenti della Cassazione con tanto di virgolette e passaggi testuali. Una verifica elementare ha mostrato che quelle citazioni non corrispondevano a sentenze reali e che i temi giuridici evocati non avevano neppure attinenza con la controversia. Da qui la conclusione: produzione di precedenti inesistenti, condotta gravemente colposa e condanna ex articolo 96 c.p.c.
Per capire perché i Tribunali stiano reagendo in modo così deciso, bisogna partire dal funzionamento di questi strumenti.

I chatbot generativi non operano come una banca dati giuridica verificata. Non cercano automaticamente il precedente corretto in un archivio ufficiale, ma generano testo sulla base di modelli probabilistici addestrati su enormi quantità di contenuti.
Il risultato può essere linguisticamente impeccabile e perfino convincente, ma non per questo vero.
È qui che nasce il fenomeno delle cosiddette “allucinazioni”: risposte formalmente plausibili che però contengono riferimenti falsi, inesatti o del tutto inventati.
Questo non significa che l’IA sia inutilizzabile in ambito legale. Significa, però, che non può essere trattata come una fonte primaria. Un conto è impiegarla per una prima bozza o per organizzare gli argomenti; altro conto è copiare nell’atto una massima, un numero di sentenza o un brano virgolettato senza verificarne l’esistenza su fonti affidabili. Nel processo, la differenza tra questi due comportamenti è decisiva.
Il caso Siracusa: non conta l’uso dell’IA, conta l’uso acritico
La forza della decisione di Siracusa sta soprattutto nel principio che afferma. Il Tribunale non dice che l’intelligenza artificiale sia vietata nella redazione degli atti. Dice qualcosa di più preciso e più importante: il professionista che firma un atto resta integralmente responsabile di tutto ciò che vi inserisce, e non può scaricare sullo strumento il peso dell’errore.
Quando le citazioni giurisprudenziali sono inesistenti, e quando vengono utilizzate come puntello centrale della tesi difensiva, l’assenza di controllo diventa colpa grave.
Il punto è semplice.
Oggi è fatto ampiamente noto che i sistemi di IA generativa possono inventare riferimenti normativi o giurisprudenziali. Proprio per questo, un avvocato non può invocare la buona fede se deposita un atto fondato su sentenze che non esistono. La negligenza non sta nell’aver consultato una chatbot, ma nell’averlo scambiato per una banca dati giuridica.
Gli altri tribunali: un orientamento che si consolida
Siracusa non è un episodio isolato. Già nel settembre 2025, il Tribunale di Torino aveva affrontato un caso molto simile. Nella sentenza n. 2120 del 16 settembre 2025, il Giudice del lavoro ha censurato un ricorso elaborato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, caratterizzato da citazioni normative e giurisprudenziali astratte, illogiche e in larga parte inconferenti rispetto alla vicenda concreta.
Anche qui il problema non era l’uso dello strumento in sé, ma il risultato processuale: un atto privo di reale tenuta giuridica, costruito senza controllo critico del difensore.
Pochi giorni dopo è arrivata la conferma del Tribunale di Latina, con le sentenze nn. 1034 e 1035 del 23 settembre 2025. In quelle decisioni il Giudice ha rilevato la serialità dei ricorsi e la loro evidente standardizzazione, accompagnata da richiami normativi e giurisprudenziali astratti, disordinati e spesso inconferenti.
Anche in questo caso è stata ritenuta integrata la responsabilità aggravata, perché l’atto processuale appariva il frutto di un uso meccanico dello strumento, incapace di misurarsi davvero con i fatti di causa.
Il quadro che emerge da Torino, Latina e Siracusa è piuttosto chiaro: l’IA può assistere il professionista, ma non può sostituire il giudizio professionale. Quando il difensore rinuncia a quel controllo minimo che la professione esige, il rischio processuale si trasforma in responsabilità.
Quando la condanna non scatta
La giurisprudenza, però, non dice che ogni errore derivato dall’uso dell’IA comporti automaticamente una condanna ex articolo 96 c.p.c. Un passaggio importante arriva dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 14 marzo 2025. In quel caso il Giudice ha preso atto che nella comparsa di costituzione erano state richiamate sentenze inesistenti o con contenuto non corrispondente a quello citato, ma ha escluso la responsabilità aggravata. La ragione è significativa: l’errore era stato riconosciuto, le citazioni non risultavano decisive per l’intera difesa e non emergeva con sufficiente nettezza quell’elemento soggettivo di dolo o colpa grave richiesto per l’applicazione della sanzione.
La distinzione che si può ricavare è sottile ma essenziale.
Un conto è l’errore, anche serio, che resta marginale e viene corretto o ridimensionato; altro conto è fondare l’atto su citazioni false, lasciando che il Giudice e la controparte debbano perdere tempo a smontare precedenti inesistenti. Nel primo caso può mancare il presupposto soggettivo della responsabilità aggravata; nel secondo, la colpa grave diventa molto più facile da ravvisare.
Il quadro normativo e deontologico
Questa linea giurisprudenziale si inserisce in un contesto normativo che va nella stessa direzione.
A livello europeo, il Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act, costruisce la disciplina dell’intelligenza artificiale attorno a principi come trasparenza, gestione del rischio e supervisione umana. Non è una normativa pensata solo per il contenzioso civile, ma il suo impianto rende evidente un punto: l’automazione non elimina la responsabilità umana, soprattutto quando sono in gioco diritti e decisioni rilevanti.
Sul piano nazionale, la legge n. 132 del 2025 ha introdotto una regola specifica per le professioni intellettuali: l’uso di sistemi di IA deve restare strumentale e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e il cliente deve essere informato in modo chiaro dell’impiego di tali strumenti. Il messaggio è coerente con quanto affermano i tribunali: l’IA può assistere, non sostituire.
Anche la Guida del CCBE sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati, adottata il 2 ottobre 2025 e diffusa in Italia attraverso il Consiglio Nazionale Forense e vari ordini forensi, insiste sugli stessi punti: controllo umano, tutela della riservatezza, affidabilità delle fonti, consapevolezza dei limiti tecnici dello strumento. Non è un testo sanzionatorio, ma è un indicatore prezioso dello standard di diligenza che oggi si sta consolidando nella professione.
Dott.sse Alessia Levantini ed Eleonora Della Corte

IA e atti giudiziari: chi risponde degli errori?
L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più pervasivo in ogni ambito della vita quotidiana, e la professione forense non fa eccezione.
Scrivere una bozza, riassumere documenti, suggerire argomenti, organizzare una ricerca: strumenti come ChatGPT, Claude o Gemini possono rendere il lavoro più rapido.
Ma proprio perché sono facili da usare, cresce anche il rischio di usarli male.
E quando l’uso scorretto entra in un atto processuale, le conseguenze non sono teoriche: possono tradursi in una condanna per responsabilità aggravata.
Il caso più netto, finora, arriva dal Tribunale di Siracusa.
Con la sentenza n. 338 del 20 febbraio 2026, il Giudice ha esaminato un atto difensivo che riportava quattro precedenti della Cassazione con tanto di virgolette e passaggi testuali. Una verifica elementare ha mostrato che quelle citazioni non corrispondevano a sentenze reali e che i temi giuridici evocati non avevano neppure attinenza con la controversia. Da qui la conclusione: produzione di precedenti inesistenti, condotta gravemente colposa e condanna ex articolo 96 c.p.c.
Per capire perché i Tribunali stiano reagendo in modo così deciso, bisogna partire dal funzionamento di questi strumenti.

I chatbot generativi non operano come una banca dati giuridica verificata. Non cercano automaticamente il precedente corretto in un archivio ufficiale, ma generano testo sulla base di modelli probabilistici addestrati su enormi quantità di contenuti.
Il risultato può essere linguisticamente impeccabile e perfino convincente, ma non per questo vero.
È qui che nasce il fenomeno delle cosiddette “allucinazioni”: risposte formalmente plausibili che però contengono riferimenti falsi, inesatti o del tutto inventati.
Questo non significa che l’IA sia inutilizzabile in ambito legale. Significa, però, che non può essere trattata come una fonte primaria. Un conto è impiegarla per una prima bozza o per organizzare gli argomenti; altro conto è copiare nell’atto una massima, un numero di sentenza o un brano virgolettato senza verificarne l’esistenza su fonti affidabili. Nel processo, la differenza tra questi due comportamenti è decisiva.
Il caso Siracusa: non conta l’uso dell’IA, conta l’uso acritico
La forza della decisione di Siracusa sta soprattutto nel principio che afferma. Il Tribunale non dice che l’intelligenza artificiale sia vietata nella redazione degli atti. Dice qualcosa di più preciso e più importante: il professionista che firma un atto resta integralmente responsabile di tutto ciò che vi inserisce, e non può scaricare sullo strumento il peso dell’errore.
Quando le citazioni giurisprudenziali sono inesistenti, e quando vengono utilizzate come puntello centrale della tesi difensiva, l’assenza di controllo diventa colpa grave.
Il punto è semplice.
Oggi è fatto ampiamente noto che i sistemi di IA generativa possono inventare riferimenti normativi o giurisprudenziali. Proprio per questo, un avvocato non può invocare la buona fede se deposita un atto fondato su sentenze che non esistono. La negligenza non sta nell’aver consultato una chatbot, ma nell’averlo scambiato per una banca dati giuridica.
Gli altri tribunali: un orientamento che si consolida
Siracusa non è un episodio isolato. Già nel settembre 2025, il Tribunale di Torino aveva affrontato un caso molto simile. Nella sentenza n. 2120 del 16 settembre 2025, il Giudice del lavoro ha censurato un ricorso elaborato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, caratterizzato da citazioni normative e giurisprudenziali astratte, illogiche e in larga parte inconferenti rispetto alla vicenda concreta.
Anche qui il problema non era l’uso dello strumento in sé, ma il risultato processuale: un atto privo di reale tenuta giuridica, costruito senza controllo critico del difensore.
Pochi giorni dopo è arrivata la conferma del Tribunale di Latina, con le sentenze nn. 1034 e 1035 del 23 settembre 2025. In quelle decisioni il Giudice ha rilevato la serialità dei ricorsi e la loro evidente standardizzazione, accompagnata da richiami normativi e giurisprudenziali astratti, disordinati e spesso inconferenti.
Anche in questo caso è stata ritenuta integrata la responsabilità aggravata, perché l’atto processuale appariva il frutto di un uso meccanico dello strumento, incapace di misurarsi davvero con i fatti di causa.
Il quadro che emerge da Torino, Latina e Siracusa è piuttosto chiaro: l’IA può assistere il professionista, ma non può sostituire il giudizio professionale. Quando il difensore rinuncia a quel controllo minimo che la professione esige, il rischio processuale si trasforma in responsabilità.
Quando la condanna non scatta
La giurisprudenza, però, non dice che ogni errore derivato dall’uso dell’IA comporti automaticamente una condanna ex articolo 96 c.p.c. Un passaggio importante arriva dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 14 marzo 2025. In quel caso il Giudice ha preso atto che nella comparsa di costituzione erano state richiamate sentenze inesistenti o con contenuto non corrispondente a quello citato, ma ha escluso la responsabilità aggravata. La ragione è significativa: l’errore era stato riconosciuto, le citazioni non risultavano decisive per l’intera difesa e non emergeva con sufficiente nettezza quell’elemento soggettivo di dolo o colpa grave richiesto per l’applicazione della sanzione.
La distinzione che si può ricavare è sottile ma essenziale.
Un conto è l’errore, anche serio, che resta marginale e viene corretto o ridimensionato; altro conto è fondare l’atto su citazioni false, lasciando che il Giudice e la controparte debbano perdere tempo a smontare precedenti inesistenti. Nel primo caso può mancare il presupposto soggettivo della responsabilità aggravata; nel secondo, la colpa grave diventa molto più facile da ravvisare.
Il quadro normativo e deontologico
Questa linea giurisprudenziale si inserisce in un contesto normativo che va nella stessa direzione.
A livello europeo, il Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act, costruisce la disciplina dell’intelligenza artificiale attorno a principi come trasparenza, gestione del rischio e supervisione umana. Non è una normativa pensata solo per il contenzioso civile, ma il suo impianto rende evidente un punto: l’automazione non elimina la responsabilità umana, soprattutto quando sono in gioco diritti e decisioni rilevanti.
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Anche la Guida del CCBE sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati, adottata il 2 ottobre 2025 e diffusa in Italia attraverso il Consiglio Nazionale Forense e vari ordini forensi, insiste sugli stessi punti: controllo umano, tutela della riservatezza, affidabilità delle fonti, consapevolezza dei limiti tecnici dello strumento. Non è un testo sanzionatorio, ma è un indicatore prezioso dello standard di diligenza che oggi si sta consolidando nella professione.
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