Ferie e festività soppresse: la Cassazione ribadisce il principio della retribuzione piena
Con l’ordinanza Cass., sez. lav., 6 marzo 2026, n. 5051, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla determinazione della retribuzione spettante al lavoratore durante i periodi di ferie e nelle giornate assimilate, riaffermando un principio ormai consolidato:
durante tali periodi il lavoratore deve percepire un trattamento economico sostanzialmente equivalente a quello normalmente corrisposto nei periodi di effettiva attività lavorativa.
La controversia trae origine dal ricorso di un lavoratore del settore sanitario che contestava la riduzione della retribuzione durante le giornate di ferie e in occasione della fruizione delle cosiddette festività soppresse.
In particolare, nel calcolo della retribuzione, il datore di lavoro aveva escluso alcune componenti accessorie del trattamento economico, tra cui indennità connesse alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e il ticket mensa; secondo il ricorrente, tale esclusione determinava una riduzione del trattamento economico proprio nei periodi destinati al riposo.
Nel pronunciarsi sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito che la retribuzione spettante durante le ferie non può essere inferiore a quella ordinariamente percepita:

la funzione dell’istituto delle ferie annuali retribuite è infatti quella di garantire al lavoratore un periodo di riposo senza che ciò comporti una penalizzazione economica; per tale ragione, nel calcolo della retribuzione feriale, devono essere considerate non solo le componenti fisse dello stipendio, ma anche tutte le voci retributive che risultano stabilmente collegate alle mansioni svolte o alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il concetto di retribuzione durante le ferie deve essere dunque interpretato in senso sostanziale e non meramente formale: non assume rilievo la qualificazione nominale delle singole voci retributive, quanto piuttosto la loro funzione economica all’interno del rapporto di lavoro.
Qualora determinate indennità o altri emolumenti costituiscano una componente ordinaria del trattamento economico e siano percepiti con carattere di continuità, essi devono essere inclusi nella determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
La Suprema Corte ha altresì evidenziato che tali principi devono trovare applicazione anche con riferimento alle festività soppresse, introdotte dalla legge n. 937 del 1977 in sostituzione di alcune festività civili e religiose precedentemente riconosciute come giorni festivi; in tali giornate difatti la retribuzione spettante al lavoratore deve essere determinata secondo i medesimi criteri applicabili alle ferie annuali retribuite.
Da tale decisione emerge infine che la contrattazione collettiva non può in alcun modo introdurre discipline che comportino una riduzione del trattamento economico spettante al lavoratore durante il periodo di riposo; nel caso di specie, la Corte ha pertanto ritenuto manifestamente infondato il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro e condannato inoltre la ricorrente al pagamento delle spese di lite nonché al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., rilevando l’assenza di concreti presupposti giuridici per la prosecuzione del giudizio.
Dott.ssa Beatrice Domenichelli

Ferie e festività soppresse: la Cassazione ribadisce il principio della retribuzione piena
Con l’ordinanza Cass., sez. lav., 6 marzo 2026, n. 5051, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla determinazione della retribuzione spettante al lavoratore durante i periodi di ferie e nelle giornate assimilate, riaffermando un principio ormai consolidato:
durante tali periodi il lavoratore deve percepire un trattamento economico sostanzialmente equivalente a quello normalmente corrisposto nei periodi di effettiva attività lavorativa.
La controversia trae origine dal ricorso di un lavoratore del settore sanitario che contestava la riduzione della retribuzione durante le giornate di ferie e in occasione della fruizione delle cosiddette festività soppresse.
In particolare, nel calcolo della retribuzione, il datore di lavoro aveva escluso alcune componenti accessorie del trattamento economico, tra cui indennità connesse alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e il ticket mensa; secondo il ricorrente, tale esclusione determinava una riduzione del trattamento economico proprio nei periodi destinati al riposo.
Nel pronunciarsi sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito che la retribuzione spettante durante le ferie non può essere inferiore a quella ordinariamente percepita:

la funzione dell’istituto delle ferie annuali retribuite è infatti quella di garantire al lavoratore un periodo di riposo senza che ciò comporti una penalizzazione economica; per tale ragione, nel calcolo della retribuzione feriale, devono essere considerate non solo le componenti fisse dello stipendio, ma anche tutte le voci retributive che risultano stabilmente collegate alle mansioni svolte o alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il concetto di retribuzione durante le ferie deve essere dunque interpretato in senso sostanziale e non meramente formale: non assume rilievo la qualificazione nominale delle singole voci retributive, quanto piuttosto la loro funzione economica all’interno del rapporto di lavoro.
Qualora determinate indennità o altri emolumenti costituiscano una componente ordinaria del trattamento economico e siano percepiti con carattere di continuità, essi devono essere inclusi nella determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
La Suprema Corte ha altresì evidenziato che tali principi devono trovare applicazione anche con riferimento alle festività soppresse, introdotte dalla legge n. 937 del 1977 in sostituzione di alcune festività civili e religiose precedentemente riconosciute come giorni festivi; in tali giornate difatti la retribuzione spettante al lavoratore deve essere determinata secondo i medesimi criteri applicabili alle ferie annuali retribuite.
Da tale decisione emerge infine che la contrattazione collettiva non può in alcun modo introdurre discipline che comportino una riduzione del trattamento economico spettante al lavoratore durante il periodo di riposo; nel caso di specie, la Corte ha pertanto ritenuto manifestamente infondato il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro e condannato inoltre la ricorrente al pagamento delle spese di lite nonché al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., rilevando l’assenza di concreti presupposti giuridici per la prosecuzione del giudizio.
Dott.ssa Beatrice Domenichelli
Recent posts.
Con l’ordinanza Cass., sez. lav., 6 marzo 2026, n. 5051, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla determinazione della retribuzione spettante al lavoratore durante i periodi di ferie e nelle giornate assimilate, riaffermando un [...]
L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più pervasivo in ogni ambito della vita quotidiana, e la professione forense non fa eccezione. Scrivere una bozza, riassumere documenti, suggerire argomenti, organizzare una ricerca: strumenti come ChatGPT, [...]
La stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione è governata dal rigido principio della forma scritta ad substantiam (ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923). Si tratta di un presidio invalicabile, posto a [...]
Recent posts.
Con l’ordinanza Cass., sez. lav., 6 marzo 2026, n. 5051, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla determinazione della retribuzione spettante al lavoratore durante i periodi di ferie e nelle giornate assimilate, riaffermando un [...]
L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più pervasivo in ogni ambito della vita quotidiana, e la professione forense non fa eccezione. Scrivere una bozza, riassumere documenti, suggerire argomenti, organizzare una ricerca: strumenti come ChatGPT, [...]

