Indennità di accompagnamento: le novità dalla Cassazione
Nell’applicazione del diritto previdenziale e assistenziale italiano, l’Ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha segnato un importante punto di svolta nell’interpretazione della disciplina relativa all’indennità di accompagnamento.
Con tale decisione, la Suprema Corte ha ridefinito il concetto di autonomia nella deambulazione, superando una lettura meramente meccanica della disabilità e valorizzando invece il criterio della sicurezza funzionale della persona, delineando così un cambio di prospettiva significativo rispetto alla all’orientamento precedente.
Per comprendere la reale portata innovativa della presente ordinanza è necessario richiamare la legge 11 febbraio 1980, n. 18, successivamente integrata dalla Legge n. 508 del 1988, la quale disciplina, per l’appunto, l’indennità di accompagnamento.
Innanzitutto, occorre ricordare che, a differenza di altre prestazioni assistenziali, l’indennità di accompagnamento presenta caratteristiche peculiari in quanto è erogata indipendentemente dal reddito del beneficiario e non è subordinata a limiti di età; il suo riconoscimento dipende esclusivamente dalla condizione sanitaria del soggetto e dal grado di autonomia funzionale la cui valutazione assume per tal ragione una rilevanza decisiva.
La normativa prevede nello specifico due presupposti alternativi per il conferimento della prestazione, riferibili a soggetti riconosciuti invalidi civili al 100 per cento: il primo consiste nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e il secondo riguarda l’incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita quotidiana.

Prima della recente evoluzione giurisprudenziale, l’interpretazione di tali requisiti era caratterizzata da un approccio particolarmente restrittivo che ravvisava il requisito dell’impossibilità di deambulare soltanto a fronte di una assoluta incapacità di camminare.
Di conseguenza, il soggetto veniva privato del riconoscimento del beneficio quando conservava una, seppur minima, residua capacità motoria, la quale veniva ravvisata anche quando tale capacità si riduceva a pochissimi passi correlati da notevoli difficoltà e dall’ausilio di strumenti tecnici.
Tale impostazione rischiava in tal modo di escludere dalla tutela persone che, pur conservando una limitata capacità di deambulazione, erano esposte a un elevato rischio di cadute o non erano in grado di muoversi senza la vigilanza costante di un’altra persona.
L’Ordinanza n. 28212 del 2025 è, per tal motivo, intervenuta affermando che la valutazione dell’autonomia del soggetto invalido non può tenere conto soltanto della capacità motoria in senso stretto e dunque essere ricondotta alla mera possibilità di compiere alcuni passi, ma richiede necessariamente una considerazione delle concrete condizioni in cui il soggetto è in grado di deambulare; pertanto, secondo il principio enunciato dalla Cassazione, non può parlarsi propriamente di autonomia se la deambulazione è possibile solamente con la presenza assidua di qualcuno che assiste il soggetto per garantirne l’incolumità.
Sulla base di tale presupposto, la necessità della presenza costante di un accompagnatore che vigili sulla sicurezza del soggetto invalido integra il requisito dell’aiuto permanente richiesto dalla norma ed è conseguentemente ritenuta equivalente all’impossibilità totale di deambulare autonomamente.
La Corte ha inoltre ribadito che i due requisiti previsti dalla normativa sono assolutamente alternativi e, qualora sia accertata la necessità di assistenza nella deambulazione, la valutazione della residua autonomia negli atti quotidiani della vita risulta irrilevante ai fini del riconoscimento dell’indennità.
Queste considerazioni comportano altresì una serie di conseguenze sul piano dell’accertamento medico-legale e della prassi applicativa.
- In primo luogo, le commissioni mediche non possono più limitarsi a verificare se il soggetto sia in grado di compiere alcuni passi, bensì devono valutare se la deambulazione può avvenire in modo autonomo e sicuro, tenendo conto del rischio di cadute o altri eventi dannosi.
- In secondo luogo, assume particolare rilievo il contenuto del certificato medico introduttivo che avvia la procedura di accertamento dell’invalidità civile; il medico certificatore deve perciò descrivere in maniera puntuale le conseguenze funzionali della patologia evidenziando eventuali situazioni di instabilità posturale, rischio elevato di cadute o necessità di supervisione continua negli spostamenti.
Da ultimo, nel contenzioso previdenziale, il consulente tecnico nominato dal giudice è chiamato a considerare non soltanto gli aspetti motori, ma anche il rischio connesso agli spostamenti e la necessità di vigilanza continua.
Soffermandoci in conclusione sulla ratio di tale interpretazione, quest’ultima trae origine da una lettura sistematica dei principi costituzionali che reggono il sistema di sicurezza sociale.
In particolare, la tutela delle persone con disabilità trova fondamento negli articoli 2, 32 e 38 della Costituzione che sanciscono rispettivamente il principio di solidarietà sociale, il diritto alla salute e il diritto all’assistenza per i cittadini inabili al lavoro; alla luce di suddetti principi, l’indennità di accompagnamento non può essere considerata semplicemente un sussidio economico, ma rappresenta uno strumento volto a garantire condizioni di vita dignitose e sicure alle persone che si trovano in una situazione di particolare fragilità.
La Corte di Cassazione, sulla base di tale consapevolezza, riconosce allora che, al fine di garantire una tutela reale ed effettiva, l’interpretazione della norma non può assolutamente prescindere da una valutazione che sia il più possibile aderente alla realtà concreta della vita quotidiana e delle condizioni di sicurezza in cui tali soggetti versano.
Dott.ssa Angela Castanò

Indennità di accompagnamento: le novità dalla Cassazione
Nell’applicazione del diritto previdenziale e assistenziale italiano, l’Ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha segnato un importante punto di svolta nell’interpretazione della disciplina relativa all’indennità di accompagnamento.
Con tale decisione, la Suprema Corte ha ridefinito il concetto di autonomia nella deambulazione, superando una lettura meramente meccanica della disabilità e valorizzando invece il criterio della sicurezza funzionale della persona, delineando così un cambio di prospettiva significativo rispetto alla all’orientamento precedente.
Per comprendere la reale portata innovativa della presente ordinanza è necessario richiamare la legge 11 febbraio 1980, n. 18, successivamente integrata dalla Legge n. 508 del 1988, la quale disciplina, per l’appunto, l’indennità di accompagnamento.
Innanzitutto, occorre ricordare che, a differenza di altre prestazioni assistenziali, l’indennità di accompagnamento presenta caratteristiche peculiari in quanto è erogata indipendentemente dal reddito del beneficiario e non è subordinata a limiti di età; il suo riconoscimento dipende esclusivamente dalla condizione sanitaria del soggetto e dal grado di autonomia funzionale la cui valutazione assume per tal ragione una rilevanza decisiva.
La normativa prevede nello specifico due presupposti alternativi per il conferimento della prestazione, riferibili a soggetti riconosciuti invalidi civili al 100 per cento: il primo consiste nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e il secondo riguarda l’incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita quotidiana.

Prima della recente evoluzione giurisprudenziale, l’interpretazione di tali requisiti era caratterizzata da un approccio particolarmente restrittivo che ravvisava il requisito dell’impossibilità di deambulare soltanto a fronte di una assoluta incapacità di camminare.
Di conseguenza, il soggetto veniva privato del riconoscimento del beneficio quando conservava una, seppur minima, residua capacità motoria, la quale veniva ravvisata anche quando tale capacità si riduceva a pochissimi passi correlati da notevoli difficoltà e dall’ausilio di strumenti tecnici.
Tale impostazione rischiava in tal modo di escludere dalla tutela persone che, pur conservando una limitata capacità di deambulazione, erano esposte a un elevato rischio di cadute o non erano in grado di muoversi senza la vigilanza costante di un’altra persona.
L’Ordinanza n. 28212 del 2025 è, per tal motivo, intervenuta affermando che la valutazione dell’autonomia del soggetto invalido non può tenere conto soltanto della capacità motoria in senso stretto e dunque essere ricondotta alla mera possibilità di compiere alcuni passi, ma richiede necessariamente una considerazione delle concrete condizioni in cui il soggetto è in grado di deambulare; pertanto, secondo il principio enunciato dalla Cassazione, non può parlarsi propriamente di autonomia se la deambulazione è possibile solamente con la presenza assidua di qualcuno che assiste il soggetto per garantirne l’incolumità.
Sulla base di tale presupposto, la necessità della presenza costante di un accompagnatore che vigili sulla sicurezza del soggetto invalido integra il requisito dell’aiuto permanente richiesto dalla norma ed è conseguentemente ritenuta equivalente all’impossibilità totale di deambulare autonomamente.
La Corte ha inoltre ribadito che i due requisiti previsti dalla normativa sono assolutamente alternativi e, qualora sia accertata la necessità di assistenza nella deambulazione, la valutazione della residua autonomia negli atti quotidiani della vita risulta irrilevante ai fini del riconoscimento dell’indennità.
Queste considerazioni comportano altresì una serie di conseguenze sul piano dell’accertamento medico-legale e della prassi applicativa.
- In primo luogo, le commissioni mediche non possono più limitarsi a verificare se il soggetto sia in grado di compiere alcuni passi, bensì devono valutare se la deambulazione può avvenire in modo autonomo e sicuro, tenendo conto del rischio di cadute o altri eventi dannosi.
- In secondo luogo, assume particolare rilievo il contenuto del certificato medico introduttivo che avvia la procedura di accertamento dell’invalidità civile; il medico certificatore deve perciò descrivere in maniera puntuale le conseguenze funzionali della patologia evidenziando eventuali situazioni di instabilità posturale, rischio elevato di cadute o necessità di supervisione continua negli spostamenti.
Da ultimo, nel contenzioso previdenziale, il consulente tecnico nominato dal giudice è chiamato a considerare non soltanto gli aspetti motori, ma anche il rischio connesso agli spostamenti e la necessità di vigilanza continua.
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In particolare, la tutela delle persone con disabilità trova fondamento negli articoli 2, 32 e 38 della Costituzione che sanciscono rispettivamente il principio di solidarietà sociale, il diritto alla salute e il diritto all’assistenza per i cittadini inabili al lavoro; alla luce di suddetti principi, l’indennità di accompagnamento non può essere considerata semplicemente un sussidio economico, ma rappresenta uno strumento volto a garantire condizioni di vita dignitose e sicure alle persone che si trovano in una situazione di particolare fragilità.
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Dott.ssa Angela Castanò
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