Esecuzione esattoriale, si devono comunicare all'interessato tempi e modi del ricorso
La Sentenza della Cassazione civile del 26/02/2013 n. 4777 affronta il problema del principio di legalità quale è quello di comunicare all’interessato i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni.
La questione riguardava un procedimento in tema di esecuzione esattoriale ed in particolare di iscrizione di ipoteca a seguito di fermo amministrativo.
Secondo detta sentenza, la legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede una serie di norme volte a disciplinare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione in termini di tutela e le sue prescrizioni, deve essere ritenuta applicabile anche ai rapporti con l’amministrazione finanziaria, soprattutto se si tratta di adempimenti da parte dell’amministrazione di agevole applicazione e non compromettono nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.
In tema di esecuzione esattoriale, l’incidenza dell’agire amministrativo nella sfera del privato è particolarmente forte anche grazie a misure di particolare rapidità come ad esempio il cosiddetto “fermo amministrativo” di beni mobili registrati e l′iscrizione di ipoteca sugli immobili che portano ad un veloce esproprio dei beni.
Secondo la sentenza in esame è quindi essenziale che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite, sia gli adempimenti di carattere generale diretti a garantire all’esecutato la possibilità di far valere le sue ragioni che si concretizza proprio nel comunicare all’interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – i termini e le modalità con cui può proporre opposizione.
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