Procedimento amministrativo, quando non è obbligatorio comunicare l'avvio
Nell’ambito del procedimento amministrativo, perché sia garantito il rispetto delle regole di trasparenza e efficienza dell’agire amministrativo, quando l’amministrazione avvia un qualsiasi procedimento a carico del privato, questi deve essere coinvolto nell’ambito dello stesso attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 91 del 10/01/2013, ha stabilito che la comunicazione dell’avvio del procedimento può non esser inviata qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso (in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 7 della L. 241/1990).
Tuttavia tali esigenze devo essere esternate mediante una motivazione idonea a dimostrare che, a causa dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione, potrebbe essere compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico, cui il provvedimento è rivolto.
In altri termini, nell’ambito del provvedimento non è sufficiente un generico richiamo ad esigenze di celerità o a mere difficoltà operative, ma è necessario un oggettivo impedimento, capace, cioè, di compromettere l’interesse pubblico di volta in volta perseguito che dovrà essere adeguatamente esplicitato dalla Pubblica Amministrazione.
Procedimento amministrativo, quando non è obbligatorio comunicare l'avvio
Nell’ambito del procedimento amministrativo, perché sia garantito il rispetto delle regole di trasparenza e efficienza dell’agire amministrativo, quando l’amministrazione avvia un qualsiasi procedimento a carico del privato, questi deve essere coinvolto nell’ambito dello stesso attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 91 del 10/01/2013, ha stabilito che la comunicazione dell’avvio del procedimento può non esser inviata qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso (in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 7 della L. 241/1990).
Tuttavia tali esigenze devo essere esternate mediante una motivazione idonea a dimostrare che, a causa dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione, potrebbe essere compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico, cui il provvedimento è rivolto.
In altri termini, nell’ambito del provvedimento non è sufficiente un generico richiamo ad esigenze di celerità o a mere difficoltà operative, ma è necessario un oggettivo impedimento, capace, cioè, di compromettere l’interesse pubblico di volta in volta perseguito che dovrà essere adeguatamente esplicitato dalla Pubblica Amministrazione.
Recent posts.
La stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione è governata dal rigido principio della forma scritta ad substantiam (ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923). Si tratta di un presidio invalicabile, posto a [...]
Con l’ordinanza n. 1284, depositata il 21 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’autotutela sostituiva, chiarendo se l’Amministrazione finanziaria possa annullare un proprio atto impositivo e sostituirlo con un [...]
Nell’applicazione del diritto previdenziale e assistenziale italiano, l’Ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha segnato un importante punto di svolta nell’interpretazione della disciplina relativa all’indennità di accompagnamento. Con tale decisione, [...]
Recent posts.
La stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione è governata dal rigido principio della forma scritta ad substantiam (ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923). Si tratta di un presidio invalicabile, posto a [...]
Con l’ordinanza n. 1284, depositata il 21 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’autotutela sostituiva, chiarendo se l’Amministrazione finanziaria possa annullare un proprio atto impositivo e sostituirlo con un [...]

