
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini relativi ai procedimenti civili e penali: la lettura orientata a cura dell'avv. Talotta
Il Governo ha emanato il decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020; le sue disposizioni, in virtù dell’art. 127, sono entrate in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Detto Decreto ha abrogato quando precedentemente stabilito con i precedenti decreti che avevano generato non poche confusioni ed all’esito dei quali si era ritenuto – in tema di sospensione dei termini – di non considerare i termini processuali sospesi.
Il nuovo decreto legge, all’art. 83 comma 22, abroga espressamente gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e detta nuove disposizioni specifiche.
Il decreto regolamenta l’emergenza in due distinte fasi:
A. Periodo dal 9 marzo al 15 aprile di blocco totale delle udienze con le eccezioni previste nel medesimo articolo e di cui da contezza di seguito;
B. Periodo dal 16 aprile al 30 giugno; durante detto periodo è rimessa la gestione ai poteri organizzativi dei dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di Appello, Presidenti degli Ordini, Capo della Procura).
Clicca quì per consultare il documento completo di lettura orientata al D.L., a cura dell’ Avv. MARIA RAFFAELLA TALOTTA
Fonte foto: database Freepik

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini relativi ai procedimenti civili e penali: la lettura orientata a cura dell'avv. Talotta
Il Governo ha emanato il decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020; le sue disposizioni, in virtù dell’art. 127, sono entrate in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Detto Decreto ha abrogato quando precedentemente stabilito con i precedenti decreti che avevano generato non poche confusioni ed all’esito dei quali si era ritenuto – in tema di sospensione dei termini – di non considerare i termini processuali sospesi.
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A. Periodo dal 9 marzo al 15 aprile di blocco totale delle udienze con le eccezioni previste nel medesimo articolo e di cui da contezza di seguito;
B. Periodo dal 16 aprile al 30 giugno; durante detto periodo è rimessa la gestione ai poteri organizzativi dei dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di Appello, Presidenti degli Ordini, Capo della Procura).
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