L’istanza ex art. 609 IV comma c.p.c.

Quando nel corso di una esecuzione per rilascio di immobile/azienda si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati al creditore, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine.

Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto alò fine di provvederne alla vendita secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio.

Decorso detto termine e comunque prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni, il proprietario di detti beni può chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio depositando l’atto denominato:

Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.

Non senza segnalare che:

  • L’istanza va presentata prima della vendita effettiva dei beni o della loro distruzione/smaltimento;
  • Il debitore esecutato, per poter procedere all’asporto, è tenuto a pagare le spese e i compensi della procedura liquidati dal Giudice dell’Esecuzione;