L'istanza ex art. 609 IV comma c.p.c.
Quando nel corso di una esecuzione per rilascio di immobile/azienda si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati al creditore, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine.
Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto alò fine di provvederne alla vendita secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio.
Decorso detto termine e comunque prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni, il proprietario di detti beni può chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio depositando l’atto denominato:
Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.
Non senza segnalare che:
- L’istanza va presentata prima della vendita effettiva dei beni o della loro distruzione/smaltimento;
- Il debitore esecutato, per poter procedere all’asporto, è tenuto a pagare le spese e i compensi della procedura liquidati dal Giudice dell’Esecuzione;

L'istanza ex art. 609 IV comma c.p.c.
Quando nel corso di una esecuzione per rilascio di immobile/azienda si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati al creditore, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine.
Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto alò fine di provvederne alla vendita secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio.
Decorso detto termine e comunque prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni, il proprietario di detti beni può chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio depositando l’atto denominato:
Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.
Non senza segnalare che:
- L’istanza va presentata prima della vendita effettiva dei beni o della loro distruzione/smaltimento;
- Il debitore esecutato, per poter procedere all’asporto, è tenuto a pagare le spese e i compensi della procedura liquidati dal Giudice dell’Esecuzione;
Recent posts.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2026 n.22960 (Pres. Ferro, Est. Farolfi), ha affrontato un tema cruciale nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si è concentrata, [...]
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di Sesto Più S.r.l., di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36‑bis d.P.R. 600/1973, con cui veniva richiesto il pagamento di IVA 2018 [...]
La Corte di cassazione torna a occuparsi della distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, con particolare riferimento alle contestazioni relative agli interessi indicati nell’atto di precetto. La vicenda trae origine da un [...]
Recent posts.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2026 n.22960 (Pres. Ferro, Est. Farolfi), ha affrontato un tema cruciale nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si è concentrata, [...]
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di Sesto Più S.r.l., di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36‑bis d.P.R. 600/1973, con cui veniva richiesto il pagamento di IVA 2018 [...]

