
Falso infortunio sul lavoro: nessun licenziamento se non è dimostrato
“È compito del datore di lavoro dimostrare che l’infortunio, affermato dal lavoratore subordinato, in realtà non si è mai verificato, se si vuole porre ciò alla base di un licenziamento per giusta causa”.
È quanto afferma la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza del 4 settembre u.s. n. 21629.
Ecco i fatti.
Dopo essere stata licenziata per aver simulato un infortunio sul posto di lavoro, A. adiva la Corte d’Appello di Torino sostenendo che il suddetto licenziamento fosse avvenuto solamente con presunzione.
Il giudice del gravame accolse la richiesta della lavoratrice rilevando, a sostegno della propria decisione, come la datrice di lavoro, pur essendo gravata del relativo onere, non avesse fornito la prova della sussistenza della giusta causa di recesso e cioè della falsità della denuncia di infortunio con la precisazione che, trattandosi di una prova negativa ovvero della prova dell’inesistenza di un fatto, l’azienda stessa avrebbe dovuto dare dimostrazione dell’esistenza di fatti positivi incompatibili con l’esistenza dell’evento denunciato.
Avverso tale pronuncia, il datore di lavoro ricorreva per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
In data 4 settembre 2018 la Suprema Corte ha rigettato le richieste dell’azienda, ritenendole infondate.
In particolare, richiamando la sentenza d’Appello, il collegio ha osservato che per la sussistenza del licenziamento per giusta causa non può ritenersi sufficiente una “prova negativa” ossia dell’insussistenza del fatto, essendo invece necessaria la dimostrazione di un fatto positivo.
In altri termini, occorre dare la prova di fatti positivi incompatibili con l’esistenza dell’infortunio (o con l’esistenza di un infortunio verificatosi in occasione di lavoro) per poter giustificare il licenziamento.
Se il datore non riesce a provare l’esistenza di elementi a sostegno della simulazione dell’infortunio, il licenziamento deve essere annullato per insussistenza del fatto contestato, vale a dire per mancanza di prova della falsità della denuncia di infortunio.
Dott.ssa Chiara Cavallaro

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Avverso tale pronuncia, il datore di lavoro ricorreva per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
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In altri termini, occorre dare la prova di fatti positivi incompatibili con l’esistenza dell’infortunio (o con l’esistenza di un infortunio verificatosi in occasione di lavoro) per poter giustificare il licenziamento.
Se il datore non riesce a provare l’esistenza di elementi a sostegno della simulazione dell’infortunio, il licenziamento deve essere annullato per insussistenza del fatto contestato, vale a dire per mancanza di prova della falsità della denuncia di infortunio.
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