
Tamponamento a catena di auto in sosta: paga solo l’ultimo della fila
“Laddove si verifichino scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni sarà il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l’ultima delle vetture della colonna stessa”.
È quanto deciso con ordinanza n. 15788/2018 dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine alla vicenda riguardante un tamponamento a catena con il coinvolgimento di tre autovetture.
Il proprietario del veicolo posizionato in testa alla fila aveva citato in giudizio il conducente ed il proprietario dell’autovettura in coda alla fila – ossia colui che per primo aveva effettuato il tamponamento – oltre alla compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni.
Nei primi due gradi di giudizio la domanda veniva rigettata poiché a parere dei giudici di merito la stessa domanda non era stata avanzata anche nei confronti del conducente e proprietario dell’altro veicolo coinvolto vista la presunzione di colpa in egual misura ex art. 2054 c.c. di ciascun conducente coinvolto in un sinistro, in assenza di prova liberatoria volta a dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno.
Tali argomentazioni sono state completamente ribaltate dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha accolto il ricorso riconoscendo come unico responsabile del sinistro il conducente che per primo aveva provocato il tamponamento.
Difatti i Giudici di legittimità hanno escluso nel caso di specie la presunzione di colpa in egual misura tra tutti i conducenti coinvolti poiché dalla pacifica dinamica del sinistro si evinceva che l’impatto fosse avvenuto tra due veicoli incolonnati ed un terzo veicolo il quale, al contrario, era sopraggiunto a tutta velocità determinando la spinta meccanica causa del sinistro.
Pertanto, secondo la Cassazione, nei tamponamenti a catena ogni qual volta le autovetture incolonnate rispettino la distanza di sicurezza, dovrà sempre ritenersi responsabile del sinistro il conducente dell’ultimo veicolo della fila che ha provocato le successive collisioni.
Dott. Salvatore Ettore Masullo

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Nei primi due gradi di giudizio la domanda veniva rigettata poiché a parere dei giudici di merito la stessa domanda non era stata avanzata anche nei confronti del conducente e proprietario dell’altro veicolo coinvolto vista la presunzione di colpa in egual misura ex art. 2054 c.c. di ciascun conducente coinvolto in un sinistro, in assenza di prova liberatoria volta a dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno.
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