Reati edilizi: demolizione anche se c’è non punibilità per tenuità del fatto

In tema di reati edilizi, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell’ordine di demolizione.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 57118 del 21 dicembre 2017, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d’appello di Ancona.

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 2017, assolveva l’imputato dalle tre contravvenzioni edilizie ascrittegli, perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. penale.

Ha proposto ricorso per cassazione “per saltum” ex art. 569 c.p.p. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, deducendo due motivi.

Con il primo motivo sostiene il Procuratore ricorrente che ove il giudice ritenga particolarmente lieve il fatto che si traduce in diverse norme di legge che attengono ad aspetti normativi diversi e che si sostanzia nel sottrarre alla valutazione tecnica dell’autorità amministrativa la sicurezza di un corpo di fabbrica dentro il quale entrano liberamente persone per effettuare consumazioni ignare del fatto che la struttura potrebbe non sopportare il carico, deve motivare in sentenza le ragioni di tale convincimento, pena un’interpretazione assolutamente soggettiva e non aderente ai fatti dei criteri ermeneutici di valutazione della condotta contenuti all’art. 131 bis c.p.

Con il secondo motivo, sostiene il PM che il giudice avrebbe violato la predetta disposizione non applicando con la sentenza assolutoria ex art. 131 bis c.p. la sanzione amministrativa accessoria dell’ordine di demolizione, non facendo dunque applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte, né risultando che l’opera sia stata sanata da un punto di vista edilizio né comunque pronunciandosi sul punto.

La Corte di Cassazione, mediante la citata sentenza n. 57118/2017 ha ritenuto i motivi fondati ed ha accolto il ricorso.

Difatti gli Ermellini hanno rilevato che “le contestazioni sono relative alla realizzazione in assenza di piano di costruzione, di preventivo avviso all’ufficio del genio civile e di autorizzazione da parte del medesimo ufficio, di una struttura delle dimensioni complessive di mq. 33, realizzata dall’imputato quale amministratore unico della società “Bar pasticceria Fantasia s.r.l.”, struttura evidentemente destinata ad essere utilizzata nell’esercizio della sua attività.”

I Magistrati della Suprema Corte hanno affermato, con orientamento cui viene data continuità, “che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest’ultima non si identifica automaticamente con l’abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell’attività criminosa e dell’abitudine del soggetto a violare la legge”  (Corte di Cassazione, Sez. II, n. 19932 del 29/03/2017).

Tuttavia, si è specificato che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell’imputato, è chiamato a soppesare – in relazione alla modalità della condotta ed all’esiguità del danno o del pericolo – l’incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere.

Insistono i Magistrati del Palazzaccio che: “in materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva” (v., tra le tante: Corte di Cassazione, Sez. III, n. 36387 del 07/07/2015).

Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «In tema di reati edilizi, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata all’Autorità amministrativa competente, della sanzione amministrativa accessoria dell’ordine di demolizione».

Dott. Vincenzo di Capua