Taxi contro Uber, via libera a Uber Black

Il Tribunale di Roma con ordinanza del 26 maggio 2017 ha revocato la propria ordinanza del 7 aprile 2017 accogliendo il reclamo proposto da Uber avverso la stessa.

Ma procediamo con ordine.

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. le società esercenti servizi di Taxi hanno chiesto al Tribunale di Roma l’immediata cessazione dell’utilizzo in Italia del servizio Uber Black e simili sulla base del fatto che i servizi dagli stessi effettuati integrerebbero gli estremi della concorrenza sleale.

Secondo le ricorrenti, infatti, tali autisti non rispetterebbero le norme di settore previste dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 inerenti l’obbligo di stazionare nella rimessa situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di effettuare ogni servizio avendo tale rimessa quale punto di partenza e di ritorno e peraltro tale attività illecita avrebbe pesanti ripercussioni sulla competitività del settore.

Nonostante le società Uber abbiano successivamente resistito al predetto ricorso opponendovi reclamo, con ordinanza del 7 aprile 2017 il Tribunale di Roma ha inibito l’utilizzo dell’app Uber Black e delle applicazioni analoghe ordinandone altresì il blocco con riferimento alle domande provenienti dal territorio italiano.

Tale ordinanza è stata poi impugnata dalle reclamanti di talchè con decreto del 14 aprile 2017 il Presidente della Sezione ne ha disposto la sospensione in virtù degli “effetti potenzialmente irreversibili della complessa esecuzione del provvedimento ed il prevedibile forte impatto sul servizio di trasporto per la collettività”.

Le Società originarie ricorrenti si sono costituite chiedendo nuovamente il rigetto del reclamo e la conseguente conferma dell’ordinanza impugnata.

Orbene, le Società californiane nel merito del proprio reclamo hanno denunciato la decisione dei Giudici di prime cure nel punto in cui hanno ritenuto ancora in vigore la l. 15 gennaio 1992, n. 21 nella sua formulazione originaria, antecedente le modifiche apportate dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni nella l. 27 febbraio 2009, n. 14.

I Magistrati del Tribunale di Roma hanno spiegato come l’efficacia di quest’ultima norma sia stata sospesa, dopo varie proroghe, sino al 31 marzo 2010 e che successivamente con il d.l. 25 marzo 2010, n. 40 convertito in legge 73/10 sia stata prevista “ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge quadro 21/1992” l’adozione, entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore dello stesso, di urgenti disposizioni attuative volte ad impedire l’esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, in ogni caso, non rispondenti a principi regolatori della materia.

Anche quest’ultimo termine è stato però più volte differito sino all’entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni nella l. 27 febbraio 2017, n.19 secondo il quale “la sospensione dell’efficacia disposta dall’art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 9 aprile 2009, n. 33 si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017”.

Stante quanto sopra e contrariamente a quanto sostenuto dalle Società di Taxi, questa volta i Giudici non hanno ritenuto che la sospensione dell’efficacia dell’art. 29, comma 1-quater, avrebbe determinato una reviviscenza delle norme originarie nonostante le stesse siano state sostituite ed abrogate dalla stessa disposizione di legge e dunque che nel caso di specie occorresse valutare le condotte in contestazione alla luce delle originarie disposizioni della l. n. 21/92.

Ad un tal riguardo, infatti, nell’ordinanza del 26 maggio 2017, dopo un’ampia digressione dottrinale e giurisprudenziale sugli effetti dell’abrogazione, i Giudici di prime cure hanno ritenuto sussistente la tesi secondo cui “in caso di caducazione della norma abrogativa da parte di altra norma abrogativa, l’automatica reviviscenza della norma primariamente abrogata sia da escludere e costituisca un effetto eccezionale che può considerare essersi prodotto, in difetto di un’espressa previsione del legislatore, solo qualora la norma abrogativa abbia quale suo oggetto diretto una precedente norma espressamente ed esclusivamente abrogativa ovvero qualora, all’esito di un’ordinaria attività interpretativa, emergano sufficienti indizi da cui poter desumere che la volontà del legislatore abrogante fosse nel senso di far rivivere, a seguito dell’eliminazione della norma abrogante, la norma primariamente abrogata”.

Ebbene, nel caso di specie i Magistrati del Tribunale di Roma non solo hanno ravvisato nella norma in questione un carattere meramente sospensivo della norma abrogante e non abrogativo di quest’ultima, ma non hanno altresì ritenuto presenti alcuni elementi dai quali poter desumere l’intenzione del legislatore di disporre implicitamente tale reviviscenza mediante la sospensione dell’efficacia dell’art. 29, comma 1- quater, d.l. n. 207/08 sino al 31 dicembre 2017.

I Giudici hanno di talchè evidenziato che le condotte poste in essere dagli esercenti il servizio di noleggio con conducente non violano i vigenti obblighi normativi e che conseguentemente non sussiste alcun obbligo per gli stessi di stazionare i mezzi nella rimessa e di ricevere le prenotazioni presso le medesime.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale di Roma ha dunque accolto il reclamo proposto dalle Società Uber, respingendo il ricorso proposto dalle Società di Taxi ed altresì revocando l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 7 aprile 2017.

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Dott.ssa Carmen Giovannini