Processo amministrativo: il ricorso per l’annullamento va notificato ad almeno uno dei controinteressati

“Il ricorso col quale si propone una azione di annullamento deve essere notificato, ex art. 41 c.p.a., a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati entro i sessanta giorni e poi depositato, in trenta giorni, con la prova dell’avvenuta notifica; pertanto se ci sono controinteressati almeno uno di essi deve essere chiamato in giudizio prima del deposito dell’atto introduttivo e della instaurazione del processo, salva la facoltà di integrare dopo il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati a contraddire.”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 1198 del 17 marzo 2017.

Con sentenza n. 11770/2015 il T.a.r. Lazio, Sede di Roma, ha accolto il ricorso, proposto dall’odierno appellato volto ad ottenere l’annullamento del decreto dirigenziale datato 4 novembre 2014 (Prot. N. M_D GMIL 1245668 del 10 -11 – 2014) con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, aveva dichiarato l’odierno appellato vincitore del concorso per il transito ai ruoli normali disponendone il trasferimento nel corrispondente ruolo normale, ma attribuendo un’anzianità assoluta 2 settembre 2012 anziché 16 settembre 2010.

L’amministrazione oggi appellante rimasta soccombente impugnava pertanto la decisione del T.a.r. dinanzi al Consiglio di Stato denunciandone la erroneità.

I Giudici di Palazzo Spada, seguendo la tassonomia propria delle questioni, in ordine logico e prioritario hanno in primo luogo esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado a cagione della omessa notifica ad alcun controinteressato.

Infatti, il ricorso di primo grado “non è stato notificato ad alcun commilitone, il T.a.r. si è posta la problematica della rilevanza della omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato: come si evince dal verbale della udienza pubblica del 30 settembre 2015 tenutasi innanzi al T.a.r. infatti, questa problematica è stata sollevata d’ufficio dal Collegio giudicante, e la parte odierna appellata ha fatto presente che nel caso di specie non potevano ravvisarsi posizioni di controinteresse in quanto tutti i vincitori, ivi compreso il ricorrente originario, avevano rinunciato al transito”.

Senonché, osserva in proposito il Collegio “non risulta esatto che in concreto non possano ravvisarsi controinteressati a cagione della circostanza che non essendovi ulteriori vincitori del concorso (a parte l’odierno appellato) l’eventuale definitivo accoglimento del ricorso da questi presentato non recherebbe danno ad alcun commilitone. Infatti, in ipotesi di accoglimento del ricorso di primo grado egli si sarebbe collocato nel ruolo dei Maggiori a far data dal 16 settembre 2010 scavalcando tutti coloro i quali avevano acquisito detto grado medio tempore: egli avrebbe pertanto dovuto notificare il ricorso di primo a grado a tutti colori i quali si collocavano nel ruolo di Maggiori a far data da un’epoca successiva al 16 settembre 2010. Posto che il ricorso di primo grado non è stato notificato ad alcuno di questi, l’impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile”.

L’appello, tra l’altro fondato nel merito, veniva accolto e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado con salvezza degli atti impugnati.

Dott. Andrea Paolucci