Irreperibilità, quando il decreto è nullo

Con la sentenza n. 5573/2017 depositata in data 06.02.2017 la Suprema Corte di Cassazione , settima sezione penale, ha reiterato il principio secondo il quale “le ricerche ai fini dell’emissione del decreto di (ir)reperibilità vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’articolo 159 c.p., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di (ir)reperibilità medesima e delle conseguenti notificazioni ove attinenti alla citazione dell’imputato “.  E’ stato ribadito, inoltre, che si tratta di nullità assoluta (quindi rilevabile in ogni stato e grado del procedimento) che “si ripercuote su tutti gli atti del procedimento, ivi compresa  la sentenza, che sono travolti per effetto della nullità del decreto di irreperibilità”.

La vicenda processuale riguarda il ricorso per cassazione proposto dall’imputata avverso la sentenza penale di condanna per il reato di cui all’articolo 5 d.lgs 10.03.2000 n. 74 relativamente all’anno di imposta 2007, mentre il reato  relativo all’anno di imposta 2006 era stato, già,  dichiarato estinto per prescrizione dal Giudice di Merito.

L’imputata proponeva, quindi,  ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza sostenendo che vi era stata violazione degli articoli 159, 178 e 179 c.p.p. poiché il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. doveva essere considerato nullo, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi,  poiché il P.M. procedente aveva effettuato ricerche incomplete (nell’emettere il decreto di irreperibilità) e nello specifico non aveva effettuato le ricerche nel luogo di nascita dell’imputata (luogo dove poi l’imputata è stata effettivamente rintracciata) essendosi limitato ad effettuare le ricerche solo negli altri luoghi indicati dall’articolo 159 c.p.p.

Il ricorso veniva assegnato alla settima sezione penale poiché proposto per la dichiarazione di inammissibilità dello stesso, ma , viceversa, i Giudici della medesima sezione nel sancire il principio di diritto di cui sopra hanno ritenuto di poter accogliere il primo motivo di ricorso e, quindi, giungere a dichiarare, anche, l’intervenuta prescrizione del reato poiché i fatti risalivano al 31.12.2008 con conseguente prescrizione  maturata al 08.07.2016, calcolando il periodo di sospensione della prescrizione intervenuto nel giudizio di merito,

Avv. Maria Raffaella Talotta