Poste: chiusura e orari di competenza del Giudice Amministrativo

“Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 133 comma 1 lett. c), c.p.a la definizione della controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli atti di chiusura o rimodulazione oraria degli uffici postali adottati dal gestore del Servizio universale Poste Italiane s.p.a.”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 4104 del 14 ottobre 2016.

Nel caso di specie era stato proposto appello al C.d.S. per la riforma della sentenza emessa dal TAR Umbria, sede di Perugia, Sez. I, n. 453/13, avente ad oggetto un provvedimento con cui il Direttore della Filiale di Perugia di Poste Italiane S.p.a. ha comunicato al Sindaco di Umbertide la chiusura, dell’Ufficio Postale sito nella frazione di Preggio, chiusura successivamente confermata dal direttore dell’area affari istituzionali di Poste Italiane S.p.a..

Il ricorso giurisdizionale proposto avverso detto provvedimento era ritenuto inammissibile dal TAR adito ritenendo che “oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo sono pertanto gli eventuali provvedimenti emanati dall’Autorità, in sede di esame dell’elenco degli uffici da sopprimere, in applicazione del contratto di programma trasmesso da Poste Italiane, e non già gli atti di soppressione dei singoli uffici o le comunicazioni della loro soppressione: solo negli uni e non negli altri si manifesta “il potere d’intervento dell’autorità pubblica” sindacabile nella modalità dell’atto o dell’inerzia”.

La predetta decisione veniva impugnata “sottolineando che gli atti di chiusura dei singoli uffici postali non sono mere comunicazioni di decisioni altrui o atti di gestione di un qualsiasi operatore economico, scevri da ogni profilo di pubblicità e rimessi ad insindacabili valutazioni di natura economico-imprenditoriale; sono invece espressione di potestà autoritative temporaneamente affidate, secondo lo schema tradizionale delle concessioni pubbliche, al gestore di un servizio pubblico; quindi, provvedimenti sindacabili dal g.a. secondo i parametri della generale giurisdizione di legittimità, oppure, ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici”.

I giudici di Palazzo Spada hanno, però, ritenuto l’appello fondato poiché “sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo”.

Infatti, consolidata giurisprudenza amministrativa ritiene che deve essere preferita una lettura ampia ed in chiave oggettiva della nozione di servizio pubblico, “pur non inerendo direttamente al rapporto tra ente concedente e soggetto concessionario, le misure di chiusura o di rimodulazione dell’orario di apertura degli uffici postali presentano uno stretto collegamento con la concessione in forza della quale Poste Italiane eroga il servizio postale universale, avendo ad oggetto le modalità organizzative di erogazione dello stesso e la loro conformità alla disciplina regolatrice del rapporto confessorio”.

Inoltre, proseguono i giudici del Consiglio di Stato, “gli artt. 1 ss. del d.lgs. 198/2009, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo determinati profili inerenti la stessa erogazione del servizio e che investono diritti soggettivi degli utenti (cd. class action pubblica), non possono, a maggior ragione, non attrarre nella giurisdizione amministrativa anche gli atti prodromici aventi natura organizzativa posti in essere dal concessionario del servizio”.

Dott. Andrea Paolucci