Avvocati: pubblicati i decreti attuativi della riforma dell'ordinamento professionale
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile n. 81 due nuovi Decreti Ministeriali di attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale forense.
I decreti in parola introducono disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense e disciplinano modalità e procedure per lo svolgimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
Quanto all’accertamento dell’esercizio della professione per rimanere iscritti all’albo gli avvocati dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti per “l’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente“.
Più in particolare, la professione forense si considera esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
Spetterà al Consiglio dell’Ordine verificare la sussistenza dei suddetti requisiti ed in mancanza disporre la cancellazione dall’albo dell’avvocato.
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b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
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