Notifica cartella esattoriale: è legittima se eseguita in via diretta dal concessionario
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21558 depositata in data 22 ottobre 2015 nel richiamare, i precedenti giurisprudenziali in materia, ha ribadito che il concessionario della riscossione può avvalersi direttamente della notifica diretta dei propri atti in forza dell’art. 26 D.P.R. n. 602/73.
Tale orientamento è stato di recente ribadito dalla sentenza n. 6395/2014, ove si è affermato che “In quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
La Corte di Cassazione, pertanto, ha rigettato il ricorso del contribuente confermando la sentenza di secondo grado.
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Notifica cartella esattoriale: è legittima se eseguita in via diretta dal concessionario
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21558 depositata in data 22 ottobre 2015 nel richiamare, i precedenti giurisprudenziali in materia, ha ribadito che il concessionario della riscossione può avvalersi direttamente della notifica diretta dei propri atti in forza dell’art. 26 D.P.R. n. 602/73.
Tale orientamento è stato di recente ribadito dalla sentenza n. 6395/2014, ove si è affermato che “In quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
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