Iscrizione ipotecaria socio SAS: i casi di legittimità
La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società nella quale il socio accomandatario risponde illimitatamente con il proprio patrimonio dei debiti della società, pertanto è previsto a favore del socio, il beneficium excussionis, cosicché il creditore possa pretendere dallo stesso, il pagamento solo dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio sociale.
L’operatività del beneficio è però limitata alla sola fase esecutiva, non anche a quella cognitiva.
Tale forma di tutela dei soci costituisce l’applicazione del principio dell’art. 2740 c.c. il quale esprime un concetto generale di garanzia connesso al patrimonio del debitore a favore del creditore; conseguentemente, il beneficium excussionis, attenendo alla garanzia del patrimonio del socio, nei confronti del creditore sociale, opera nel senso che il socio non può esser chiamato a rispondere, in sede esecutiva, prima della società dotata di autonomia patrimoniale.
Quanto premesso però, non impedisce al creditore, qualora avesse un titolo esecutivo stragiudiziale, di ottenerne uno giudiziale nei confronti del socio, esercitando le opportune azioni anche per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del medesimo, con la differenza che, se il titolo riguarda la società, può essere azionato pure contro il socio, mentre altrettanto non avviene nel caso inverso.
Il beneficio della preventiva escussione costituisce una vera e propria condizione dell’azione esecutiva nei confronti del socio e la sua inosservanza può essere eccepita dal medesimo mediante opposizione ex art. 615 c.p.c. (Cass. Civ. Sez. III 15036/2005).
Pertanto il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma – nel contempo – può agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, che gli consentirà – una volta accertata l’incapienza o insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento del suo credito – l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di quest’ultimo o, eventualmente, di agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi (Cass. Civ., sez. I, 16 gennaio 2009, n. 1040; conforme Cass. Civ., Lav., 12 agosto 2004, n. 15713).
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L’operatività del beneficio è però limitata alla sola fase esecutiva, non anche a quella cognitiva.
Tale forma di tutela dei soci costituisce l’applicazione del principio dell’art. 2740 c.c. il quale esprime un concetto generale di garanzia connesso al patrimonio del debitore a favore del creditore; conseguentemente, il beneficium excussionis, attenendo alla garanzia del patrimonio del socio, nei confronti del creditore sociale, opera nel senso che il socio non può esser chiamato a rispondere, in sede esecutiva, prima della società dotata di autonomia patrimoniale.
Quanto premesso però, non impedisce al creditore, qualora avesse un titolo esecutivo stragiudiziale, di ottenerne uno giudiziale nei confronti del socio, esercitando le opportune azioni anche per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del medesimo, con la differenza che, se il titolo riguarda la società, può essere azionato pure contro il socio, mentre altrettanto non avviene nel caso inverso.
Il beneficio della preventiva escussione costituisce una vera e propria condizione dell’azione esecutiva nei confronti del socio e la sua inosservanza può essere eccepita dal medesimo mediante opposizione ex art. 615 c.p.c. (Cass. Civ. Sez. III 15036/2005).
Pertanto il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma – nel contempo – può agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, che gli consentirà – una volta accertata l’incapienza o insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento del suo credito – l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di quest’ultimo o, eventualmente, di agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi (Cass. Civ., sez. I, 16 gennaio 2009, n. 1040; conforme Cass. Civ., Lav., 12 agosto 2004, n. 15713).
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