Estinzione della società nel giudizio in corso, la legittimazione processuale si trasferisce ai soci

Di recente la Suprema Corte è tornata ad affrontare un tema già discusso in passato, vale a dire quello degli effetti derivanti dalla cancellazione delle società dal Registro delle Imprese in costanza di pendenza di processi. Lo ha fatto con la pronuncia n. 6070 resa a Sezioni Unite il 12 marzo 2013.

Con la citata sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che, quhaalora all’estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, allora si determinerà un fenomeno di tipo successorio che comporterà alcune conseguenze.

Le obbligazioni della società vengono trasferite ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,  in pendenza della società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Ancora, si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Ancora la Suprema Corte ha stabilito che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.

Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, con rinvio agli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.

Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.