Obblighi assistenza familiare, indigenza non esclude responsabilità
La situazione di indigenza derivante dalla mancanza di lavoro, a causa di una malattia, non esclude la responsabilità del delitto di cui all’art. 570 c.p., così ha deciso la Corte di Cassazione, VI sezione Penale, con la sentenza n. 27598/2016, confermando la precedente statuizione della Corte d’Appello di Caltanissetta.
La difesa ha voluto porre all’attenzione della Corte una serie di circostanze che evidenziano l’erronea applicazione dell’art. 570 c.p., in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
In primis, per rilevare la mancanza del dolo, richiesto dall’art. 570 c.p., da parte dell’imputato, la difesa ha comparato le situazioni economiche dei coniugi: la moglie, avendo deciso di tornare a vivere con il figlio minore a casa dei genitori, titolari di reddito, non si trovava in stato di bisogno; al contrario, il marito, non potendo lavorare a causa di problemi fisici e pertanto trovandosi in una situazione di oggettiva difficoltà economica, non aveva più potuto provvedere al mantenimento disposto dal Tribunale in sede di separazione.
In secundis, il difensore, ha richiesto l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., sostenendo la non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto, non essendo infatti il comportamento dello stesso da qualificarsi come abituale, quanto piuttosto come reato permanente.
Nonostante tale strategia difensiva, gli Ermellini hanno concordato con quanto già disposto dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, dichiarando inammissibile il ricorso e ritenendo, pertanto, l’imputato colpevole del reato a lui ascritto.
La Corte, ad ulteriore precisazione della precedente statuizione, ha, altresì, ritenuto non integrati i presupposti richiesti dall’art. 131 bis c.p., considerando infatti quali indici di abitualità: la persistenza della condotta dell’imputato ed il disinteresse mostrato nei confronti del figlio minore.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini

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