Concordato preventivo, Commissario Giudiziale non può essere Liquidatore
Con la sentenza n. 1237/2013 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, di cui al combinato disposto degli art. 182, comma 2, e 28, comma 2, legge fall. (nel testo, applicabile ratione temporis e risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009 n. 167), che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell’adempimento del concordato, di cui all’art. 185, comma 1, legge fall.”.
Pertanto il Tribunale, onde evitare di generare situazioni di conflitto di interessi, nell’ipotesi di concordato prevenivo con cessione dei beni ai creditori, con il decreto di omologazione del concordato di cui all’art. 182 della Legge Fallimentare non può nominare quale liquidatore la medesima persona già nominata quale commissario giudiziale.
Concordato preventivo, Commissario Giudiziale non può essere Liquidatore
Con la sentenza n. 1237/2013 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, di cui al combinato disposto degli art. 182, comma 2, e 28, comma 2, legge fall. (nel testo, applicabile ratione temporis e risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009 n. 167), che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell’adempimento del concordato, di cui all’art. 185, comma 1, legge fall.”.
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