Capitale sociale, le criptovalute come conferimento
Il tribunale di Brescia con sentenza del 18.07.2018 si pronuncia in merito alla questione dell’idoneità delle criptovalute a valere come conferimento in natura nel caso di aumento del capitale sociale.
L’aumento di capitale costituisce uno strumento di indiscutibile rilevanza per le società di capitali permettendo alle stesse di acquisire nuove risorse economiche per effettuare nuovi investimenti produttivi oppure ricostituire il capitale sociale in caso la società versi in una situazione di crisi.
Il collegio si sofferma innanzitutto sull’importanza rivestita dal capitale sociale sottolineando la funzione “storica” primaria svolta in chiave di garanzia nei confronti dei creditori.
Ed è proprio per tale ragione che il Tribunale afferma che non viene messa in dubbio l’idoneità della categoria di beni rappresentata dalle c.d. criptovalute a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una società di capitale purché soddisfi il requisito di cui all’art. 2464, comma secondo, c.c., ovvero, che il bene oggetto di conferimento sia suscettibile di valutazione economica.
Per tale ragione, sarà considerato elemento idoneo a formare oggetto di conferimento ogni elemento, anche se rappresentato da moneta virtuale, che presenti i seguenti requisiti:
– idoneità a essere oggetto di valutazione in un dato momento storico
– esistenza di un mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatta poi sul grado dì liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante
– idoneità del bene a essere “bersaglio” dell’aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l’idoneità a essere oggetto di forme di esecuzione forzata
Elementi questi che per il Giudice di prime cure dovranno essere presi in considerazione nella relazione giurata del perito richiesta ai sensi dell’art. 2465 per porre in essere un valido atto di conferimento.
Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 2436, terzo comma, c.c. dall’amministratore di una srl avverso il rifiuto del Notaio di provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera con la quale l’assemblea della società ha aumentato proporzionalmente il capitale sociale.
Dott. Daniele Moccia

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Ed è proprio per tale ragione che il Tribunale afferma che non viene messa in dubbio l’idoneità della categoria di beni rappresentata dalle c.d. criptovalute a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una società di capitale purché soddisfi il requisito di cui all’art. 2464, comma secondo, c.c., ovvero, che il bene oggetto di conferimento sia suscettibile di valutazione economica.
Per tale ragione, sarà considerato elemento idoneo a formare oggetto di conferimento ogni elemento, anche se rappresentato da moneta virtuale, che presenti i seguenti requisiti:
– idoneità a essere oggetto di valutazione in un dato momento storico
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