Rottamazione cartelle, la legittimazione all’esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 32/2019, ha stabilito la non sussistenza di contrasti tra la disciplina della cd rottamazione delle cartelle e le prerogative legislative Regionali.
La pronuncia origina da una richiesta, sollevata dalla Regione Toscana, concernente l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c.4 e 11-quater, del D.L. 148/2017, poi convertito con L. 172/2017.
In base al dettato normativo, possono essere rottamati i debiti relativi a carichi affidati ad agenti della riscossione:
- a) dal 2000 al 2016: se non oggetto di dichiarazione o nel caso di piani di dilazione non ammessi a definizione agevolata per mancato tempestivo pagamento;
- b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Inoltre, per le entrate di Regioni, Provincie e Città Metropolitane non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale e notificati entro il 17 ottobre 2017, è possibile l’esclusione delle relative sanzioni, fatti salvi gli effetti della definizione agevolata delle controversie tributarie.
Secondo i rimettendo, tale disciplina confliggeva con gli artt. 117, c.3 e 4, e 119, c.1 e 2, Cost., poiché comporterebbe un gettito sfavorevolmente influente, in contrasto con il principio di legislazione concorrente in materia tributaria e con il principio di autonomia tributaria regionale, premiando le Amministrazioni meno tempestive ed efficienti.
La Consulta ha statuito a riguardo che “la finalità di tale disciplina è che la nuova Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ad Equitalia, non si trovi già un pesante arretrato condizionante il suo operato. Dunque, nel rispetto della legislazione concorrente tale procedura è caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati”.
La Corte costituzionale non rileva, nella norma in questione, un limen tra tributi statali e regionali, ritenendo che la suesposta procedura sia da ricondurre al sistema della riscossione mediante ruoli e che l’intervento del legislatore non è diretto, in via principale, a disciplinare tributi, tuttavia l’impatto su questi è d’uopo per un riassetto della procedura esecutiva in questione.
La Consulta, sulla scorta di tali considerazioni, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità.
Luca Chiaretti

Rottamazione cartelle, la legittimazione all’esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato
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La pronuncia origina da una richiesta, sollevata dalla Regione Toscana, concernente l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c.4 e 11-quater, del D.L. 148/2017, poi convertito con L. 172/2017.
In base al dettato normativo, possono essere rottamati i debiti relativi a carichi affidati ad agenti della riscossione:
- a) dal 2000 al 2016: se non oggetto di dichiarazione o nel caso di piani di dilazione non ammessi a definizione agevolata per mancato tempestivo pagamento;
- b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Inoltre, per le entrate di Regioni, Provincie e Città Metropolitane non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale e notificati entro il 17 ottobre 2017, è possibile l’esclusione delle relative sanzioni, fatti salvi gli effetti della definizione agevolata delle controversie tributarie.
Secondo i rimettendo, tale disciplina confliggeva con gli artt. 117, c.3 e 4, e 119, c.1 e 2, Cost., poiché comporterebbe un gettito sfavorevolmente influente, in contrasto con il principio di legislazione concorrente in materia tributaria e con il principio di autonomia tributaria regionale, premiando le Amministrazioni meno tempestive ed efficienti.
La Consulta ha statuito a riguardo che “la finalità di tale disciplina è che la nuova Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ad Equitalia, non si trovi già un pesante arretrato condizionante il suo operato. Dunque, nel rispetto della legislazione concorrente tale procedura è caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati”.
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