Denuncia-querela per falso: è idonea a sospendere il giudizio tributario
Il ricorrente contestava la nullità delle iscrizioni per Iva, Irap e Irpef, relative agli anni 2000 e 2001, per omessa notifica degli atti presupposti, affermando di aver preso conoscenza del debito solo in seguito all’iscrizione ipotecaria sui propri beni immobili da parte del concessionario.
In particolare lamentava dinanzi la Suprema Corte che il Giudice a quo non avesse sospeso il giudizio in attesa della decisione penale avendo proposto, in sede penale, querela contro l’autore del falso, ossia contro il funzionario notificatore della società ritenendo la stessa equipollente alla querela di falso da presentarsi in sede civile, considerata l’idoneità di entrambe ad eliminare l’efficacia probatoria privilegiata del documento.
Gli Ermellini, valutando infondato il motivo proposto, affermano che “ai fini della sospensione del processo per pregiudizialità esterna, l’equiparazione tra querela di falso e denuncia-querela proposta in sede penale non sia configurabile”, richiedendo l’art 39 D.Lgs n° 546/1992, ai fini della sospensione per falsità documentale, lo specifico strumento processuale della querela di falso previsto dall’articolo 221 c.p.c.
Dott. Luca Chiaretti

Denuncia-querela per falso: è idonea a sospendere il giudizio tributario
Il ricorrente contestava la nullità delle iscrizioni per Iva, Irap e Irpef, relative agli anni 2000 e 2001, per omessa notifica degli atti presupposti, affermando di aver preso conoscenza del debito solo in seguito all’iscrizione ipotecaria sui propri beni immobili da parte del concessionario.
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Gli Ermellini, valutando infondato il motivo proposto, affermano che “ai fini della sospensione del processo per pregiudizialità esterna, l’equiparazione tra querela di falso e denuncia-querela proposta in sede penale non sia configurabile”, richiedendo l’art 39 D.Lgs n° 546/1992, ai fini della sospensione per falsità documentale, lo specifico strumento processuale della querela di falso previsto dall’articolo 221 c.p.c.
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