Opposizione a sanzione amministrativa: quando la produzione avversaria è tardiva?
Con ordinanza n. 1419 del 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è soffermata sull’ammissibilità o meno della produzione di documenti dinanzi il Giudice di Pace all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
La vicenda ha ad oggetto l’opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma di una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.A. per crediti vantati dal Comune di Roma e derivanti da sanzioni per violazioni al C.d.S..
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso ritenendo che il Comune avesse fornito la prova della regolare notifica dei verbali sottesi alla cartella.
Veniva promosso ricorso in appello lamentando in particolare che la decisione del Giudice di Pace era fondata su documenti prodotti tardivamente dal Comune oltre la data prevista per la prima udienza di comparizione, allorquando la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto i documenti prodotti in occasione della tardiva costituzione del Comune non potevano essere utilizzati ai fini della decisione.
Il Giudice di appello non ha fornito alcuna risposta alle doglianze del ricorrente che è stato quindi costretto a ricorrere in Cassazione.
Gli Ermellini hanno innanzitutto verificato che Roma Capitale si era costituita in giudizio in data successiva all’udienza di prima comparizione, e sebbene il ricorrente avesse eccepito tale tardività, il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione.
Secondo la Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 19359/2017) nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l’operatività di tale preclusione rinviando ad un’udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 320 c.p.c., comma 4, (conf. Cass. n. 27925/2011; Cass. n. 18498/2006; Cass. n. 11274/2005).
In conclusione il convenuto che si costituisce tardivamente dinanzi il giudice di pace, ossia all’udienza successiva (fissata, nella specie, per “richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni”), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti.
Per tali motivi la Corte ha accolto il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria

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Veniva promosso ricorso in appello lamentando in particolare che la decisione del Giudice di Pace era fondata su documenti prodotti tardivamente dal Comune oltre la data prevista per la prima udienza di comparizione, allorquando la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto i documenti prodotti in occasione della tardiva costituzione del Comune non potevano essere utilizzati ai fini della decisione.
Il Giudice di appello non ha fornito alcuna risposta alle doglianze del ricorrente che è stato quindi costretto a ricorrere in Cassazione.
Gli Ermellini hanno innanzitutto verificato che Roma Capitale si era costituita in giudizio in data successiva all’udienza di prima comparizione, e sebbene il ricorrente avesse eccepito tale tardività, il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione.
Secondo la Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 19359/2017) nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l’operatività di tale preclusione rinviando ad un’udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 320 c.p.c., comma 4, (conf. Cass. n. 27925/2011; Cass. n. 18498/2006; Cass. n. 11274/2005).
In conclusione il convenuto che si costituisce tardivamente dinanzi il giudice di pace, ossia all’udienza successiva (fissata, nella specie, per “richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni”), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti.
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