
Attestazione di conformità: è legittimato il difensore in grado di appello?
Con ordinanza n. 10941 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha fornito un’importante indicazione sui soggetti legittimati ad attestare dinanzi gli Ermellini la conformità della copia analogica della sentenza di appello notificata via pec al difensore.
È risaputo, infatti, che il difensore che propone ricorso per cassazione, a pena della sua improcedibilità, deve depositare nella cancelleria della Corte di Cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica del provvedimento impugnato, allegati al messaggio (da ultimo: Sez. 6 – Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017).
Secondo la Suprema Corte la conformità può essere asseverata anche dal difensore che aveva assistito il ricorrente nel giudizio d’appello se diverso dal patrocinante in Cassazione.
Infatti il citato art. 9 della legge n. 53 del 1994 non prescrive che l’attestazione di conformità debba essere sottoscritta dal medesimo difensore che assiste le parti nel grado di giudizio nel quale la copia analogica del documento digitale viene prodotta.
Invero, il potere di certificare la conformità della stampa cartacea all’originale digitale va ravvisato in capo al difensore che è munito di procura alle liti al momento in cui l’attestazione viene redatta.
La Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione (fintantoché innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore“.
Avv. Gavril Zaccaria

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Infatti il citato art. 9 della legge n. 53 del 1994 non prescrive che l’attestazione di conformità debba essere sottoscritta dal medesimo difensore che assiste le parti nel grado di giudizio nel quale la copia analogica del documento digitale viene prodotta.
Invero, il potere di certificare la conformità della stampa cartacea all’originale digitale va ravvisato in capo al difensore che è munito di procura alle liti al momento in cui l’attestazione viene redatta.
La Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione (fintantoché innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore“.
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