Opposizione a verbale di contestazione: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, Sez. VI con ordinanza n. 6338/18, depositata il 14 marzo si è pronunciata in merito ad una opposizione a verbale di contestazione.
Nel caso di specie l’opponente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado poiché entrambi i Giudici hanno ritenuto che i numerosi impegni di lavoro addotti dall’opponente per giustificare il mancato assolvimento dell’obbligo di legge di sottoporre l’autovettura alla revisione non rientrassero nell’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.
L’opponente ricorreva pertanto in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado lamentando la sussistenza del difetto di motivazione e la violazione per falsa applicazione degli istituti della forza maggiore e del caso fortuito.
La Suprema Corte, oltre ad aver ritenuto che il vizio di motivazione fosse denunciato al di fuori di quanto disposto dall’art. 360, n. 5 c.p.c., ha ritenuto, richiamando sul punto precedenti pronunce di legittimità, che “la circostanza prospettata dal ricorrente, dei numerosi e pressanti impegni lavorativi, non sia sussumibile nelle invocate scriminanti del caso fortuito e della forza maggiore configurabili solo a fronte dell’impossibilità di adottare comportamenti diversi da quello in concreto tenuto e sanzionato”, rigettando così il ricorso e confermando le sentenze di primo e secondo grado.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, ha altresì evidenziato che la proposizione di un ricorso per Cassazione basato su motivi manifestamente infondati e ripetitivi rispetto a quanto già contestato dinanzi il Giudice di secondo grado, rappresenta abuso di diritto all’impugnazione, integrante colpa grave poiché causa un immotivato aggravamento del sistema giudiziario.
Per dette ragioni la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di un importo a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese del giudizio.
Dott.ssa Carmen Giovannini

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Nel caso di specie l’opponente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado poiché entrambi i Giudici hanno ritenuto che i numerosi impegni di lavoro addotti dall’opponente per giustificare il mancato assolvimento dell’obbligo di legge di sottoporre l’autovettura alla revisione non rientrassero nell’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.
L’opponente ricorreva pertanto in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado lamentando la sussistenza del difetto di motivazione e la violazione per falsa applicazione degli istituti della forza maggiore e del caso fortuito.
La Suprema Corte, oltre ad aver ritenuto che il vizio di motivazione fosse denunciato al di fuori di quanto disposto dall’art. 360, n. 5 c.p.c., ha ritenuto, richiamando sul punto precedenti pronunce di legittimità, che “la circostanza prospettata dal ricorrente, dei numerosi e pressanti impegni lavorativi, non sia sussumibile nelle invocate scriminanti del caso fortuito e della forza maggiore configurabili solo a fronte dell’impossibilità di adottare comportamenti diversi da quello in concreto tenuto e sanzionato”, rigettando così il ricorso e confermando le sentenze di primo e secondo grado.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, ha altresì evidenziato che la proposizione di un ricorso per Cassazione basato su motivi manifestamente infondati e ripetitivi rispetto a quanto già contestato dinanzi il Giudice di secondo grado, rappresenta abuso di diritto all’impugnazione, integrante colpa grave poiché causa un immotivato aggravamento del sistema giudiziario.
Per dette ragioni la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di un importo a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese del giudizio.
Dott.ssa Carmen Giovannini
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