Misure cautelari reali: l'ordinanza di sequestro preventivo e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale di Genova confermava, con ordinanza, il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. ai danni di un amministratore di fatto in quanto, fittiziamente, localizzava la società amministrata in Regno Unito di guisa configurando la fattispecie di cui all’art. 5 della legge 74 del 2000 che rubrica “omessa dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
L’indagato proponeva ricorso in Cassazione dolendosi principalmente dell’erronea applicazione della norma incriminatrice ai fatti contestatigli, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento emesso dal giudice di prime cure
La Suprema Corte non condivideva la tesi addotta dalla difesa dell’indagato in considerazione del fatto che riteneva congruamente motivato il provvedimento impugnato.
Vieppiù, gli Ermellini evidenziavano come l’omessa motivazione di cui si doleva il ricorrente si riferisse a valutazioni condotte dal Tribunale sul materiale probatorio posto al suo vaglio e non su profili di legittimità dell’ordinanza emessa, di talche ritenendo l’eccezione insindacabile in tale sede.
Ordunque, la Corte di Cassazione rigettava le doglianze lamentate dall’indagato in ossequio al principio di diritto secondo cui” il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali può riguardare solo la motivazione assente o meramente apparente del provvedimento impugnato” (sent. cass. pen. 41542/2017).
Dott. Marco Conti

Misure cautelari reali: l'ordinanza di sequestro preventivo e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale di Genova confermava, con ordinanza, il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. ai danni di un amministratore di fatto in quanto, fittiziamente, localizzava la società amministrata in Regno Unito di guisa configurando la fattispecie di cui all’art. 5 della legge 74 del 2000 che rubrica “omessa dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
L’indagato proponeva ricorso in Cassazione dolendosi principalmente dell’erronea applicazione della norma incriminatrice ai fatti contestatigli, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento emesso dal giudice di prime cure
La Suprema Corte non condivideva la tesi addotta dalla difesa dell’indagato in considerazione del fatto che riteneva congruamente motivato il provvedimento impugnato.
Vieppiù, gli Ermellini evidenziavano come l’omessa motivazione di cui si doleva il ricorrente si riferisse a valutazioni condotte dal Tribunale sul materiale probatorio posto al suo vaglio e non su profili di legittimità dell’ordinanza emessa, di talche ritenendo l’eccezione insindacabile in tale sede.
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