Ricorso per la revoca dell'interdizione ex art. 429 c.c.
Ai sensi dell’art. 429 c.c. quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero, secondo la seguente formula:
Non senza segnalare che:
– Il giudice tutelare deve vigilare per accertare se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione persista. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
– Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare;
– L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo (art. 432 c.c.).

Ricorso per la revoca dell'interdizione ex art. 429 c.c.
Ai sensi dell’art. 429 c.c. quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero, secondo la seguente formula:
Non senza segnalare che:
– Il giudice tutelare deve vigilare per accertare se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione persista. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
– Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare;
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