Infortuni mortali sul posto di lavoro: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 8597/2017, depositata il 3 aprile, è tornata a pronunciarsi in materia di infortuni mortali sul posto di lavoro.
Nel caso di specie un lavoratore, mentre era alla guida di un’autobetoniera, è morto per uno shock anafilattico subito a causa di una puntura di insetto; per tale motivo l’Inail ha comunicato alla Società datrice di lavoro l’aumento del tasso di premio applicabile per l’anno successivo che sarebbe dunque passato dall’81×1000 al 127×1000.
Successivamente, la Società datrice di lavoro si è rivolta al Tribunale di Vercelli il quale ha accolto la sua richiesta di ricalcolare il tasso di premio applicabile per l’anno successivo senza tener conto dell’infortunio mortale.
Quest’ultima decisione è stata però ribaltata dai Giudici di secondo grado che hanno invece accolto l’appello proposto successivamente dall’istituto assicuratore in virtù del fatto che, nonostante l’evento mortale sia stato determinato dal caso fortuito, l’infortunio rimane comunque riconducibile alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e questo rende pertanto legittimo il provvedimento adottato dall’Inail.
I Magistrati della Corte di Cassazione, chiamati infine a pronunciarsi, hanno sostenuto che: “per la normativa dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi “in occasione di lavoro” e quindi non solo quelli riconducibili al rischio “tipico” della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito e, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto”.
La Suprema Corte, pertanto, confermando quando già sostenuto dai Giudici di seconde cure, ha “ritenuto sussistente l’occasione di lavoro, sottolineando come l’evento che ha dato corso alla sequenza causale che ha poi determinato la morte del lavoratore, ossia la puntura dell’insetto, si sia verificato in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo che gli ha impedito o comunque reso più difficile difendersi dall’insetto”.
Gli Ermellini hanno altresì affermato che nell’assicurazione contro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali il tasso di premio deve essere calcolato sulla base di tutti gli oneri a carico dell’Inail per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza dunque operare alcuna distinzione fra gli eventi di cui è responsabile il datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso, condannando la Società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Dott.ssa Carmen Giovannini

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Quest’ultima decisione è stata però ribaltata dai Giudici di secondo grado che hanno invece accolto l’appello proposto successivamente dall’istituto assicuratore in virtù del fatto che, nonostante l’evento mortale sia stato determinato dal caso fortuito, l’infortunio rimane comunque riconducibile alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e questo rende pertanto legittimo il provvedimento adottato dall’Inail.
I Magistrati della Corte di Cassazione, chiamati infine a pronunciarsi, hanno sostenuto che: “per la normativa dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi “in occasione di lavoro” e quindi non solo quelli riconducibili al rischio “tipico” della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito e, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto”.
La Suprema Corte, pertanto, confermando quando già sostenuto dai Giudici di seconde cure, ha “ritenuto sussistente l’occasione di lavoro, sottolineando come l’evento che ha dato corso alla sequenza causale che ha poi determinato la morte del lavoratore, ossia la puntura dell’insetto, si sia verificato in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo che gli ha impedito o comunque reso più difficile difendersi dall’insetto”.
Gli Ermellini hanno altresì affermato che nell’assicurazione contro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali il tasso di premio deve essere calcolato sulla base di tutti gli oneri a carico dell’Inail per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza dunque operare alcuna distinzione fra gli eventi di cui è responsabile il datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore.
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