L'atto di citazione per l'annullamento del matrimonio di minori
Ai sensi dell’art. 117 c.c. co 2 il matrimonio contratto in violazione dell’art. 84 c.c. è sottoposto all’azione di annullamento. Di fatti l’art. 84 c.c. vieta ai minori d’età di contrarre matrimonio e la relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età, nonché dai genitori e dal pubblico ministero, con la seguente formula:
– Atto di citazione per l’annullamento del matrimonio ex artt. 84 e 117 c.c.
Non senza segnalare che:
– La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta, ove, anche in pendenza di giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale;
– l’azione di annullamento si propone con atto di citazione;
– l’annullabilità è sempre sanabile o attraverso la prescrizione dell’azione di annullamento o attraverso la cd. convalida del negozio;
– il negozio annullabile produce tutti gli effetti a cui era diretto salvo che venga proposta ed accolta l’azione di annullamento.

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– Atto di citazione per l’annullamento del matrimonio ex artt. 84 e 117 c.c.
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– La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta, ove, anche in pendenza di giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale;
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