Indottrinamento al martirio: gli estremi per il reato
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48001 del 14 luglio 2016, ha sottolineato gli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 270bis del codice penale: “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”.
Il caso di specie ha riguardato la vicenda di quattro ragazzi condannati in primo e secondo grado di giudizio per il reato di cui all’art. 270bis c.p. Le indagini che hanno portato all’arresto, e poi alle successive condanne da parte dei giudici di merito si sono basate su intercettazioni telefoniche che hanno provato un’attività di proselitismo finalizzata a far si che altre persone di religione islamica si rendessero disponibili al martirio.
I Giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sul caso in esame, hanno accolto le doglianze delle parti ricorrenti annullando senza rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte ha precisato che “costituiscono pertanto elementi necessari, per l’esistenza del reato, in primo luogo l’individuazione di atti terroristici posti come obiettivo dell’associazione, quanto meno nella loro tipologia; e, in secondo luogo, la capacità della struttura associativa di dare agli atti stessi effettiva realizzazione”. In altri termini ai fini della costituzione dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa de qua è necessario che si provi un’attività di addestramento, ovvero si riscontri una struttura criminale tesa a porre in essere atti terroristici e sufficiente a realizzare un attentato. Al contrario, l’attività di indottrinamento che si riscontra nel caso in esame, è finalizzata alla sollecitazione a combattere per la causa e per questa immolarsi, sicché è soltanto una precondizione per la realizzazione di una associazione avente finalità terroristiche.
Dott. Ettore Salvatore Masullo

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