Farmacie: scelta ubicazione di competenza comunale
“Non sussistendo lo stato d’inerzia che abilita l’attivazione del potere sostitutivo, la scelta di ubicazione della sede farmaceutica in una determinata frazione non spetta alla Regione ma al Comune”. Questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 4614 del 3 novembre 2016.
Nel caso di specie, veniva proposto ricorso innanzi al TAR Puglia avverso la delibera n. 1261 emessa dalla Giunta Regionale della Puglia in data 19 giugno 2012, con la quale erano state identificate le nuove sedi farmaceutiche e le relative zone di ubicazione da istituire ai sensi dell’art. 11 della L. n. 27/2012, nonostante il Comune di Lizzanello avesse già adottato una delibera in merito.
A sostegno della propria impugnativa parte ricorrente deduceva la carenza di presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Puglia e denunciava l’irragionevolezza della scelta operata.
Il ricorso veniva, però, respinto.
Avverso la sentenza di rigetto il ricorrente proponeva appello chiedendo la riforma della decisione di primo grado.
In materia, la normativa di riferimento è la L. 27/12 che all’art. 2, co. 2, prevede che: “Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Inoltre, il co. 9 del predetto art. 2 dispone che: “Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l’individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni”.
I giudici del Consiglio di Stato, ritenendo insussistente lo stato di inerzia da parte del Comune, hanno accolto l’appello annullando in parte qua la delibera regionale.
Dott. Andrea Paolucci

Farmacie: scelta ubicazione di competenza comunale
“Non sussistendo lo stato d’inerzia che abilita l’attivazione del potere sostitutivo, la scelta di ubicazione della sede farmaceutica in una determinata frazione non spetta alla Regione ma al Comune”. Questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 4614 del 3 novembre 2016.
Nel caso di specie, veniva proposto ricorso innanzi al TAR Puglia avverso la delibera n. 1261 emessa dalla Giunta Regionale della Puglia in data 19 giugno 2012, con la quale erano state identificate le nuove sedi farmaceutiche e le relative zone di ubicazione da istituire ai sensi dell’art. 11 della L. n. 27/2012, nonostante il Comune di Lizzanello avesse già adottato una delibera in merito.
A sostegno della propria impugnativa parte ricorrente deduceva la carenza di presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Puglia e denunciava l’irragionevolezza della scelta operata.
Il ricorso veniva, però, respinto.
Avverso la sentenza di rigetto il ricorrente proponeva appello chiedendo la riforma della decisione di primo grado.
In materia, la normativa di riferimento è la L. 27/12 che all’art. 2, co. 2, prevede che: “Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Inoltre, il co. 9 del predetto art. 2 dispone che: “Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l’individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni”.
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