Colloqui carcerari: prima del dibattimento decide il GIP
Il PM del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta rigettava il ricorso proposto dai familiari di una minorenne, sottoposta a misura detentiva, per poter avere dei colloqui aggiuntivi con la stessa; la minore ricorre in Cassazione al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento de quo per violazione degli artt. 240 disp. att. c.p.p., 11 secondo comma e 18 dell’Ordinamento penitenziario.
Ed infatti, nonostante la maggior parte delle norme dell’Ordinamento penitenziario parlino ancora di giudice istruttore e di PM (in coerenza con le disposizioni dell’abrogato codice di rito), il suddetto art. 11 Ord. Pen., facendo riferimento ai provvedimenti in materia di trattamenti sanitari del detenuto, prevede che essi debbano essere adottati con ordinanza dal giudice procedente (e dal G.i.p. prima dell’esercizio dell’azione penale). Questa norma è divenuta, oggi, di portata generale per quanto riguarda l’attribuzione delle competenze: spetta, quindi, al gip pronunciarsi sul differimento dei colloqui carcerari del detenuto, prima del dibattimento, mentre al PM resta un mero diritto di interlocuzione su tali richieste.
Per questo motivo, con la sent. n. 43693/16, depositata il 14 ottobre, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato dalla minore in quanto “nel caso in esame il PM ha esercitato poteri non estranei al proprio ruolo istituzionale, in riferimento ai suoi generali poteri di intervento nella materia della libertà personale, ma ha travalicato, nello specifico, i limiti delle sue attribuzioni, che in materia di colloqui carcerari non vanno oltre una funzione “giudiziaria-consultiva“.
Dott.ssa Carmela Giovannini

Colloqui carcerari: prima del dibattimento decide il GIP
Il PM del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta rigettava il ricorso proposto dai familiari di una minorenne, sottoposta a misura detentiva, per poter avere dei colloqui aggiuntivi con la stessa; la minore ricorre in Cassazione al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento de quo per violazione degli artt. 240 disp. att. c.p.p., 11 secondo comma e 18 dell’Ordinamento penitenziario.
Ed infatti, nonostante la maggior parte delle norme dell’Ordinamento penitenziario parlino ancora di giudice istruttore e di PM (in coerenza con le disposizioni dell’abrogato codice di rito), il suddetto art. 11 Ord. Pen., facendo riferimento ai provvedimenti in materia di trattamenti sanitari del detenuto, prevede che essi debbano essere adottati con ordinanza dal giudice procedente (e dal G.i.p. prima dell’esercizio dell’azione penale). Questa norma è divenuta, oggi, di portata generale per quanto riguarda l’attribuzione delle competenze: spetta, quindi, al gip pronunciarsi sul differimento dei colloqui carcerari del detenuto, prima del dibattimento, mentre al PM resta un mero diritto di interlocuzione su tali richieste.
Per questo motivo, con la sent. n. 43693/16, depositata il 14 ottobre, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato dalla minore in quanto “nel caso in esame il PM ha esercitato poteri non estranei al proprio ruolo istituzionale, in riferimento ai suoi generali poteri di intervento nella materia della libertà personale, ma ha travalicato, nello specifico, i limiti delle sue attribuzioni, che in materia di colloqui carcerari non vanno oltre una funzione “giudiziaria-consultiva“.
Dott.ssa Carmela Giovannini
Recent posts.
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Quando un'impresa affida a un'altra lo svolgimento di un servizio, il confine tra un appalto pienamente legittimo e una somministrazione illecita di manodopera può risultare più sottile di quanto appaia. La sola esistenza di un [...]
L'intelligenza artificiale entra sempre più frequentemente negli studi legali come strumento di supporto alla ricerca e alla redazione degli atti, ma il suo utilizzo non può prescindere da un rigoroso controllo umano. Lo ribadisce con [...]
Recent posts.
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Quando un'impresa affida a un'altra lo svolgimento di un servizio, il confine tra un appalto pienamente legittimo e una somministrazione illecita di manodopera può risultare più sottile di quanto appaia. La sola esistenza di un [...]

