Separazione coniugale, l’omosessualità di un coniuge non determina addebito
Il giudice, per pronunciare sulla separazione dei coniugi, deve verificare l’esistenza – anche in uno solo di essi, ed a prescindere da elementi di addebitabilità – di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza.
In tale modo si è pronunciata la S. C., con sentenza n. 8713/15, depositata in data 29 Aprile 2015. In linea con l’impostazione introdotta dalla Riforma del Diritto di Famiglia del ’75, è stata fornita una interpretazione ancora più estensiva – attenta all’elemento soggettivo – del diritto alla separazione.
Particolare è la fattispecie concreta che ha condotto a tale giurisprudenza. Il Tribunale di Cagliari dichiarò la separazione di due coniugi, addebitandola alla moglie. In sede di gravame, l’Appello escluse l’addebito, essendo stato comprovato un gravissimo stato depressivo della donna, tale da rendere oggettivamente impossibile il prosieguo della convivenza. Ad essa, beneficiaria del trattamento d’invalidità Inps, venne riconosciuto il diritto al mantenimento.
In sede di Cassazione, sulla base del ricorso proposto dal marito, è emerso un particolare motivo di censura: il comportamento della donna – dunque in conclusione la sua patologia psichica – sarebbe stato riconducibile alla sua omosessualità.
Prima di rigettare il ricorso, la S. C. ha precisato come l’asserita tendenza sessuale della donna – lungi dal configurare un potenziale elemento di addebito a suo carico – avrebbe semmai attestato, con ancora maggiore evidenza, l’intollerabilità della convivenza matrimoniale da parte di una persona gay.
Ritenendo le altre censure inammissibili, poiché attinenti al merito, il caso è stato cassato, con compensazione delle spese, ampliando in definitiva il concetto di intollerabilità tra coniugi a fatto intimo, squisitamente individuale, ma soprattutto non catalogabile dal legislatore.
Separazione coniugale, l’omosessualità di un coniuge non determina addebito
Il giudice, per pronunciare sulla separazione dei coniugi, deve verificare l’esistenza – anche in uno solo di essi, ed a prescindere da elementi di addebitabilità – di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza.
In tale modo si è pronunciata la S. C., con sentenza n. 8713/15, depositata in data 29 Aprile 2015. In linea con l’impostazione introdotta dalla Riforma del Diritto di Famiglia del ’75, è stata fornita una interpretazione ancora più estensiva – attenta all’elemento soggettivo – del diritto alla separazione.
Particolare è la fattispecie concreta che ha condotto a tale giurisprudenza. Il Tribunale di Cagliari dichiarò la separazione di due coniugi, addebitandola alla moglie. In sede di gravame, l’Appello escluse l’addebito, essendo stato comprovato un gravissimo stato depressivo della donna, tale da rendere oggettivamente impossibile il prosieguo della convivenza. Ad essa, beneficiaria del trattamento d’invalidità Inps, venne riconosciuto il diritto al mantenimento.
In sede di Cassazione, sulla base del ricorso proposto dal marito, è emerso un particolare motivo di censura: il comportamento della donna – dunque in conclusione la sua patologia psichica – sarebbe stato riconducibile alla sua omosessualità.
Prima di rigettare il ricorso, la S. C. ha precisato come l’asserita tendenza sessuale della donna – lungi dal configurare un potenziale elemento di addebito a suo carico – avrebbe semmai attestato, con ancora maggiore evidenza, l’intollerabilità della convivenza matrimoniale da parte di una persona gay.
Ritenendo le altre censure inammissibili, poiché attinenti al merito, il caso è stato cassato, con compensazione delle spese, ampliando in definitiva il concetto di intollerabilità tra coniugi a fatto intimo, squisitamente individuale, ma soprattutto non catalogabile dal legislatore.
Recent posts.
Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da [...]
Ci sono anniversari che si festeggiano con un brindisi. Poi ci sono quelli che si raccontano. Il trentennale del Prof. Avv. Sergio Scicchitano come Avvocato Cassazionista appartiene alla seconda categoria. Non un traguardo da celebrare [...]
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]
Recent posts.
Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da [...]
Ci sono anniversari che si festeggiano con un brindisi. Poi ci sono quelli che si raccontano. Il trentennale del Prof. Avv. Sergio Scicchitano come Avvocato Cassazionista appartiene alla seconda categoria. Non un traguardo da celebrare [...]

