Danni arrecati dai collaboratori, ne rispondono anche ingegnere e progettista?
La Corte di Cassazione, con la sentenza 19485/2014, chiarisce se ingegnere e progettista possono rispondere dei danni arrecati dai loro collaboratori.
Il caso traeva origine dalla citazione in giudizio promossa dai proprietari di alcuni appartamenti, siti in tre palazzine edificate per conto di una Cooperativa Edilizia, nei confronti di detta società e nei confronti dell’impresa appaltatrice, chiedendone la condanna solidale alla erogazione di somme necessarie per il consolidamento dei fabbricati. Tali costruzioni presentavano infatti evidenti segni di dissesto statico.
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado che condannava l’ingegnere a rispondere dei danni subiti, ha specificato che sussiste la responsabilità dell’ingegnere e del progettista in ragione della particolare articolazione del disciplinare d’incarico.
Poiché nel contratto d’opera intellettuale egli risultava anche direttore dei lavori, era implicito il dovere di quest’ultimo di attivarsi per avvalersi dell’incarico di altro professionista, ai fini della predisposizione della progettazione strutturale.
L’ingegnere pertanto risponde a titolo di culpa in eligendo.
Danni arrecati dai collaboratori, ne rispondono anche ingegnere e progettista?
La Corte di Cassazione, con la sentenza 19485/2014, chiarisce se ingegnere e progettista possono rispondere dei danni arrecati dai loro collaboratori.
Il caso traeva origine dalla citazione in giudizio promossa dai proprietari di alcuni appartamenti, siti in tre palazzine edificate per conto di una Cooperativa Edilizia, nei confronti di detta società e nei confronti dell’impresa appaltatrice, chiedendone la condanna solidale alla erogazione di somme necessarie per il consolidamento dei fabbricati. Tali costruzioni presentavano infatti evidenti segni di dissesto statico.
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado che condannava l’ingegnere a rispondere dei danni subiti, ha specificato che sussiste la responsabilità dell’ingegnere e del progettista in ragione della particolare articolazione del disciplinare d’incarico.
Poiché nel contratto d’opera intellettuale egli risultava anche direttore dei lavori, era implicito il dovere di quest’ultimo di attivarsi per avvalersi dell’incarico di altro professionista, ai fini della predisposizione della progettazione strutturale.
L’ingegnere pertanto risponde a titolo di culpa in eligendo.
Recent posts.
Gestione della crisi Eleven Finance: il piano dell'Avv. Sergio Scicchitano "Ho scelto il migliore". Titola così il documento allegato qui di seguito, che illustra il piano di ristrutturazione predisposto per Eleven Finance srl, società [...]
Con la sentenza n. 34809/2025, emessa in data 26.09.2025 e pubblicata in data 24.10.2025, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione giuridica di notevole rilevanza. Gli Ermellini hanno, infatti, [...]
Nel panorama giuridico italiano, raramente una questione apparentemente tecnica come il computo dei termini processuali ha assunto una rilevanza così cruciale per la tutela del diritto di difesa. La recente pronuncia della Cassazione civile Sez. [...]
Recent posts.
Gestione della crisi Eleven Finance: il piano dell'Avv. Sergio Scicchitano "Ho scelto il migliore". Titola così il documento allegato qui di seguito, che illustra il piano di ristrutturazione predisposto per Eleven Finance srl, società [...]
Con la sentenza n. 34809/2025, emessa in data 26.09.2025 e pubblicata in data 24.10.2025, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione giuridica di notevole rilevanza. Gli Ermellini hanno, infatti, [...]

