
Muore cliente, l'avvocato può proporre appello?
Con sentenza n. 19533/2014 la Corte Suprema di Cassazione di Roma si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno di un appello presentato da un avvocato il cui cliente è deceduto in primo grado.
Secondo la Cassazione (facendo proprio l’orientamento già espresso dalle SS.UU. n. 15295 del 2014) al caso di specie è applicabile il principio della cd. ultrattività del mandato alle liti del difensore secondo cui ove l’evento interuttivo (per esempio la morte della parte) non sia stato dichiarato o notificato nei modi e nei termini di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato.
Infatti l’effetto interruttivo del processo, a norma dell’art. 300 c.p.c., non si determina per il solo verificarsi dell’evento, ma necessita anche della dichiarazione in udienza (o dalla notificazione) fattane alle altre parti dal procuratore della parte rispetto alla quale l’evento si è verificato.
Pertanto trattasi di dichiarazione di natura negoziale giacché il difensore ha il potere di provocare o meno l’interruzione e quindi di proseguire o meno il processo nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo.
In conclusione fino a quando non via sia la dichiarazione o la notificazione dell’evento, il procuratore è legittimato a proseguire il processo come se l’evento non fosse mai accaduto.
Nel caso in esame il mandato ad litem rilasciato conferiva ai difensori anche il potere di impugnazione e sebbene sia intervenuta nel corso del giudizio di primo grado la morte della parte, in mancanza di dichiarazione dell’evento il procuratore era pienamente legittimato alla proposizione dell’appello in rappresentanza del defunto.

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Infatti l’effetto interruttivo del processo, a norma dell’art. 300 c.p.c., non si determina per il solo verificarsi dell’evento, ma necessita anche della dichiarazione in udienza (o dalla notificazione) fattane alle altre parti dal procuratore della parte rispetto alla quale l’evento si è verificato.
Pertanto trattasi di dichiarazione di natura negoziale giacché il difensore ha il potere di provocare o meno l’interruzione e quindi di proseguire o meno il processo nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo.
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