
Procedimento con minore: il Giudice ha l’obbligo di sentirlo?
I poteri – doveri del Giudice, nel corso di procedimenti in cui sono coinvolti minorenni, sono al centro della riflessione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione n.15143, depositata il 2 luglio 2014.
In particolar modo, i Giudici della Suprema Corte osservano che l’ascolto del minore, nei procedimenti che lo coinvolgono, è un momento di importanza fondamentale all’interno della dialettica processuale, ed è stabilito al fine di raccogliere le opinioni, le esigenze e le volontà degli stessi, per poter arrivare ad una definizione della controversia quanto più serena possibile.
Tuttavia il Giudice deve valutare sempre l’opportunità dell’ascolto del minore, escludendolo laddove non sia utile alle sue esigenze, oppure quando sia superfluo (poiché, ad esempio, è stato incaricato un soggetto qualificato), ovvero quando sia pregiudizievole per lo stesso, in considerazione dell’età, del grado di maturità o di altre circostanze.
L’ascolto del minorenne resta dunque rimesso alla valutazione del Giudice, poiché legato alle esigenze del caso concreto.

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Tuttavia il Giudice deve valutare sempre l’opportunità dell’ascolto del minore, escludendolo laddove non sia utile alle sue esigenze, oppure quando sia superfluo (poiché, ad esempio, è stato incaricato un soggetto qualificato), ovvero quando sia pregiudizievole per lo stesso, in considerazione dell’età, del grado di maturità o di altre circostanze.
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