
Spoglio di un bene condominiale: gli elementi necessari secondo la Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 10968 del 19 Maggio 2014 si è pronunciata riguardo gli elementi necessari affinché si perfezioni lo spoglio di un bene condominiale.
Un condomino X aveva agito giudizialmente contro un altro condomino Y dello stesso stabile che aveva utilizzato per suoi scopi esclusivi e personali una porzione del lastrico solare condominiale, non ammettendo un pari utilizzo di tale porzione di res comune agli altri condomini.
Il condomino X agiva nel merito al fine di ottenere il ripristino dei luoghi poiché in tale modo il condomino Y aveva effettuato un vero e proprio spoglio della parte comune del lastrico solare.
Tale domanda veniva respinta sia in primo che in secondo grado poiché a giudizio dei Giudici non erano ravvisabili quei motivi necessari per integrare la fattispecie dello spoglio, nel caso di specie mancava la volontà manifesta del condomino Y di escludere o privare gli altri condomini del godimento della cosa comune.
Il suddetto orientamento confermava quello di consolidata dottrina la quale richiedeva, ai fini dell’integrazione della fattispecie di spoglio, non un generico spossessamento della cosa, bensì una dimostrazione reale di ciò che poteva esser fatto prima dello spossessamento e ciò che dopo non poteva più esser fatto.
Il ricorso del condomino X veniva dunque rigettato in quanto le motivazioni della sentenza impugnata, così come il procedimento logico, apparivano prive di vizi.
Come si legge nella parte motiva della sentenza, “la lesione del diritto al pari uso della cosa comune, non è integrata dalla semplice sottrazione di una porzione di essa alla possibilità di utilizzo da parte dei comunisti -perché la tutela accordata dall’ordinamento concerne il pari utilizzo della res nella sua interezza, secondo la funzione propria del bene – a maggior ragione tale criterio ermeneutico deve trovare applicazione quando si controverta in materia di azione di spoglio o di manutenzione in cui vanno specificamente indicate le attività, prima esercitate od esercitabili (in questo caso: dalla collettività dei condomini) sulla res commune che verrebbero compresse o impedite dall’attività immutativa del singolo“.

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