Regolamento di condominio: ecco tutte le novità della riforma
Con la legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2012, il legislatore ha modificato, a distanza di molti anni dalla sua prima introduzione, la normativa prevista per il condominio di edifici.
Le principali novità introdotte dalla legge, a titolo meramente esemplificativo, riguardano:
-
la figura dell’amministratore di condominio (la cui durata in carica da un anno diventerà di due anni, ma potrà essere revocato anticipatamente alla conclusione del suo mandato);
-
la contabilità del condominio: sarà previsto l’obbligo di rendiconto di bilancio con redazione dello stato patrimoniale e della relazione accompagnatoria (oltre: la conservazione decennale della documentazione, la possibilità di nominare un revisore dei conti e l’obbligo di aprire un conto corrente intestato al condominio dove dovranno transitare tutte le entrate ed uscite dello stesso);
-
i quorum per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea (abbassati sia per la costituzione della prima che della seconda convocazione);
-
con riguardo agli impianti di riscaldamento o di condizionamento: sarà prevista la possibilità per ogni condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato ed ognuno potrà installare impianti di energia derivante da fonti rinnovabili ad uso esclusivo.
Ulteriori novità ineriscono: l’obbligo dell’amministratore di attivarsi per ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti di condomini morosi ed entro sei mesi dal rendiconto da cui risulta la morosità, previa dispensa assembleare; inoltre, e nei casi di procedure concorsuali, i crediti del condominio, ove esigibili ai sensi dell’art. 63, 1° comma, disp. att. cod. civ., devono ritenersi prededucibili e preferiti ai crediti privilegiati e chirografari. Infine, i regolamenti di condominio non possono vietare la detenzione degli animali di compagnia.
Le novità introdotte dalla legge in oggetto sono applicabili anche ai cosiddetti supercondomini.
La legge n. 220 del 11 dicembre 2012, è entrata in vigore il 18 giugno 2013.
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la figura dell’amministratore di condominio (la cui durata in carica da un anno diventerà di due anni, ma potrà essere revocato anticipatamente alla conclusione del suo mandato);
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con riguardo agli impianti di riscaldamento o di condizionamento: sarà prevista la possibilità per ogni condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato ed ognuno potrà installare impianti di energia derivante da fonti rinnovabili ad uso esclusivo.
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