La mancata tassabilità delle somme ottenute a titolo di risarcimento
Al fine di comprendere il contenuto della pronuncia della Sez. V della Corte di Cassazione, n. 14344 datata 05 maggio 2022, occorre analizzare brevemente la vicenda sulla quale la Corte si è trovata a pronunciarsi.
Il Tribunale del Lavoro di Crotone condannava l’Azienda Sanitaria provinciale a corrispondere ai propri dipendenti il risarcimento del danno derivante dalla mancata ottemperanza a quanto disposto dall’art. 52 del contratto collettivo nazionale del lavoro.
Successivamente, l’Agenzia Delle Entrate inviava ai dipendenti gli avvisi di accertamento volti a recuperare a tassazione Irpef le somme che erano per l’appunto state oggetto del risarcimento ottenuto dai dirigenti medici.
Tali avvisi di accertamento venivano impugnati dai contribuenti, innanzi la Commissione Tributaria provinciale di Cosenza, la quale si pronunciava con esito favorevole all’Agenzia Delle Entrate.
In riforma della pronuncia della CTP di Cosenza, la CTR della Regione Calabria, annullava tali avvisi di accertamento, ritenendo che le somme percepite dai dipendenti a titolo di risarcimento del danno non fossero tassabili.
Per tale ragione l’Agenzia Delle Entrate proponeva Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Calabria.
La Sez. V della Corte di Cassazione rigettava il Ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando che di norma le somme percepite a titolo di risarcimento del danno non sono tassabili, salvo che abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Circostanza che non si è verificata nel caso di specie.

Dott.ssa Ilaria Varì

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Al fine di comprendere il contenuto della pronuncia della Sez. V della Corte di Cassazione, n. 14344 datata 05 maggio 2022, occorre analizzare brevemente la vicenda sulla quale la Corte si è trovata a pronunciarsi.
Il Tribunale del Lavoro di Crotone condannava l’Azienda Sanitaria provinciale a corrispondere ai propri dipendenti il risarcimento del danno derivante dalla mancata ottemperanza a quanto disposto dall’art. 52 del contratto collettivo nazionale del lavoro.
Successivamente, l’Agenzia Delle Entrate inviava ai dipendenti gli avvisi di accertamento volti a recuperare a tassazione Irpef le somme che erano per l’appunto state oggetto del risarcimento ottenuto dai dirigenti medici.
Tali avvisi di accertamento venivano impugnati dai contribuenti, innanzi la Commissione Tributaria provinciale di Cosenza, la quale si pronunciava con esito favorevole all’Agenzia Delle Entrate.
In riforma della pronuncia della CTP di Cosenza, la CTR della Regione Calabria, annullava tali avvisi di accertamento, ritenendo che le somme percepite dai dipendenti a titolo di risarcimento del danno non fossero tassabili.
Per tale ragione l’Agenzia Delle Entrate proponeva Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Calabria.
La Sez. V della Corte di Cassazione rigettava il Ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando che di norma le somme percepite a titolo di risarcimento del danno non sono tassabili, salvo che abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Circostanza che non si è verificata nel caso di specie.

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