Fiduciaria intestazione di quote societarie: in cosa consiste?

L’intestazione fiduciaria consiste in un contratto di mandato senza rappresentanza, per cui un soggetto (cd. fiduciante), trasferisce ad altro soggetto (cd. fiduciario), un diritto, con l’obbligo, assunto da quest’ultimo, di esercitarlo al fine di soddisfare determinati interessi del trasferente stesso e/o di terzi.

Si realizza, pertanto, un’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista la titolarità del bene, pur essendo tenuto ad osservare un certo comportamento convenuto con il fiduciante, e a ritrasferire il bene a quest’ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venire meno del rapporto fiduciario.

Uno degli elementi costitutivi dell’istituto ivi illustrato, è quello della causa fiduciae, ossia il patto di fiducia che determina il trasferimento di diritti, ovvero l’insorgenza di situazioni giuridiche, in capo al fiduciario.

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Sul punto risulta determinante la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 17151 del 15 giugno 2023.

In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, la Corte di legittimità ha preso in esame il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4735/2019, che rigettava una domanda finalizzata ad ottenere l’accertamento di un’interposizione reale di persona mediante intestazioni fiduciarie plurime, aventi ad oggetto le quote rappresentative del capitale sociale di una S.r.l.

All’esito della disamina della questione controversa, la Prima sezione civile ha chiarito che “In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una “catena” di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell’ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell’obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell’illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell’ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili”.

In sintesi, nell’ipotesi in cui nell’ambito dell’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale tra molteplici interposti, sia violato il patto di fiducia dall’ultimo fiduciario, sorgerà l’obbligo di risarcimento del danno in capo a tutti i concorrenti nei confronti del fiduciante, in quanto trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, è sufficiente che solo uno dei corresponsabili sia citato in giudizio.

 

Dott. Nicola Coscia e Laureanda Carlotta Gisonni