Mutui prima casa: il Decreto “Cura Italia” prevede la possibilità di sospendere le rate

aprile 6th, 2020|News|

Tra le varie misure contemplate dal Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, meglio noto con la denominazione di Decreto “Cura Italia”, risulta degna di particolare nota la possibilità per i titolari di un mutuo prima casa di beneficiare della sospensione delle rate dello stesso, come previsto all’interno dell’art. 54 del suindicato decreto. In particolare, tale disposizione consente di ricorrere al Fondo di solidarietà istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite la legge n. 244/2007 – meglio noto con la denominazione di “Fondo Gasparrini”, al fine di poter fronteggiare la complessa situazione emergenziale determinata dallo stato di pandemia attualmente in corso, operando inoltre un’estensione dell’ambito di operatività di tale misura di sostegno, annoverando anche lavoratori autonomi e liberi professionisti tra i potenziali beneficiari della stessa.

Precisamente, al fine di poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa, lavoratori autonomi e liberi professionisti dovranno dichiarare tramite autocertificazione di aver subito un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Per quanto concerne invece l’accesso a tale preziosa misura di sostegno da parte dei lavoratori dipendenti, è necessario che gli stessi siano stati sospesi dal lavoro per almeno trenta giorni lavorativi consecutivi, oppure che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro tale da determinare un decremento pari ad almeno il 20% dell’orario complessivo, sempre per un periodo di almeno trenta giorni lavorativi consecutivi. Si segnala come la durata della sospensione delle rate risulti essere parametrata all’entità della sospensione lavorativa subita, essendo prevista una sospensione pari a sei mesi per le ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di durata superiore ai 30 ed inferiore ai 150 giorni lavorativi consecutivi, una sospensione delle rate pari a dodici mesi qualora la sospensione o riduzione di cui sopra oscilli tra i 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi, ed infine, viene contemplata una sospensione di diciotto mesi per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro che supere i 303 giorni lavorativi consecutivi.

È opportuno evidenziare come in presenza di comprovate esigenze che dovranno risultare da appositi documenti (quali la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito oppure l’autocertificazione del datore  attestante la sospensione o riduzione dell’orario per cause estranee alla responsabilità del lavoratore) la sospensione delle rate del mutuo prima casa può essere reiterata entro i limiti della dotazione del Fondo, fatta salva la durata massima complessiva di diciotto mesi.

Si segnala infine come la domanda di accesso a tale misura di sostegno possa essere presentata in un periodo di nove mesi a partire dal 17 marzo 2020, data di pubblicazione D.L. in esame, il quale ha previsto l’assegnazione al fondo in questione, di una somma pari a 400 milioni di euro, i quali si aggiungono alle precedenti dotazioni del Fondo, pari a circa 25 milioni di euro.