Consulenza tecnica d’ufficio, la decisione che non esamina le risultanze è ricorribile per cassazione

Con la sentenza n. 9763, 08.04.2019 la Cassazione civile sez. I, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio – in quanto, come nella specie relativa alla decadenza dalla potestà genitoriale, veicola nel processo un fatto idoneo a determinare una decisione di segno diverso – integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La sentenza de quo trae origine dal ricorso proposto da una madre avverso la sentenza d’appello che dichiarava la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale sulla minore sulla scorta di una c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado. Nello specifico la ricorrente lamentava il vizio di motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere il giudice di merito omesso di valutare fatti rilevanti risultanti dalla ctu dalla quale risultava invece un giudizio favorevole in merito alla capacità genitoriale della ricorrente.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso della ricorrente e alla luce di un precedente principio di diritto (Cass. n. 14436/2017:Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali”),  hanno statuito che, nel caso di specie, il giudice di merito non solo non avesse operato tale prognosi ma anche, non tenendo conto della c.t.u. nella sua integrità, avesse omesso di prendere in considerazione le conclusioni di quest’ultima, nello specifico la parte in cui la consulente – rispondendo al quesito relativo al se la reintegrazione della ricorrente nella responsabilità genitoriale fosse possibile –  affermava di “ritenere di poter reintegrare la responsabilità genitoriale, fermo restando l’affido ai servizi sociali che potranno ogni momento concertare con G. eventuali decisioni“.

Dunque per tale motivo il ricorso è fondato integrando il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio un vizio ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.5, c.p.c., ossia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Dott.ssa Simona Arcieri