Intermediario finanziario: gli obblighi informativi e la conclusione del contratto

dicembre 16th, 2018|Alessio Modesti, Articoli, Diritto civile|

Con sentenza n. 10112/2018, la Cassazione ha delimitato il perimetro di responsabilità dell’intermediario finanziario in caso di violazione degli obblighi informativi, stabilendo che il dovere di informare trova il proprio compimento nella sottoscrizione del contratto da parte dell’investitore, escludendo, pertanto, «che un obbligo dell’intermediario finanziario di informazione post-contrattuale possa essere desunto sic et simpliciter dalla previsione di ordine generale dettata dall’articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

La vicenda prende avvio da una richiesta di un investitore di accertamento della nullità ovvero di annullamento ovvero di risoluzione di operazioni di investimento poste in essere nell’ambito di un contratto quadro stipulato con l’intermediario finanziario per la negoziazione di strumenti finanziari fondata sull’omessa informativa nel corso del rapporto.

Tanto il Tribunale di Mantova adìto quale Giudice di prime cure, che la Corte d’appello di Brescia investita della relativa impugnazione, hanno tuttavia respinto le domande del cliente, ritenendo che l’intermediario non fosse tenuto ad un generale obbligo di informazione post-contrattuale.

Della questione è stata, quindi, investita la Suprema Corte che, in linea con quanto deciso nei gradi di giudizio precedenti, ha rigettato il ricorso stabilendo che «in tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, sia assoggettato, anche quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, ad un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato».

Ictu oculi è evidente come la Corte non si sia limitata ad enunciare un indefinito esonero di responsabilità dell’intermediario relativo alle proprie inadempienze informative successive alla stipulazione del contratto d’investimento, procedendo piuttosto ad una biforcazione di tipologie contrattuali, per le quali sussistono due differenti regimi in tema di obblighi informativi.

Ed infatti, per determinate tipologie di contratti– quali, ad esempio, il contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione o quello di negoziazione di strumenti finanziari – la Suprema Corte, confermando i suoi precedenti orientamenti (cfr. Cass. 3 luglio 2017, n. 16318; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4602; Cass. 20 gennaio 2013, n. 2185), ha ribadito il principio generale per il quale la responsabilità precontrattuale dell’intermediario derivante dalla violazione degli obblighi informativi si esaurisce con la sottoscrizione del contratto medesimo.

Al contempo, tuttavia, ha stabilito che, nel caso in cui il rapporto investitore-intermediario discenda da un contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, il professionista sarà gravato dal dovere di informare la controparte anche, se non soprattutto, nel corso di esecuzione dello stesso.

In conclusione, gli Ermellini con la sentenza de quo hanno contribuito a cristallizzare il principio giurisprudenziale per il quale il dovere informativo dell’intermediario – fatta eccezione per determinate tipologie contrattuali – è circoscritto alla fase delle trattative, essendo finalizzato a coadiuvare l’investitore nella scelta del prodotto finanziario a sé più congeniale, considerate le proprie capacità economiche e la propria avversione al rischio, ed esaurendosi, pertanto, nel momento in cui lo specifico strumento viene individuato ed il contratto sottoscritto.

Dott. Alessio Modesti