Il ricorso al TAR ex art. 41 c.p.a.

Il ricorso al TAR è l’atto con il quale si introduce il giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnativa di atti e provvedimenti adottati dalla PA al fine di richiedere l’annullamento, la modifica o la revoca dell’atto per i motivi indicati nel ricorso stesso.

È possibile proporre ricorso anche contro l’illegittimo silenzio serbato su un’istanza di provvedimento.

Con l’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo è possibile presentare ricorso avente oggetto anche il rapporto con richiesta di condanna al risarcimento del danno.

In base al principio della domanda e cioè della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il giudice amministrativo è vincolato ad annullare l’atto solo per i motivi indicati nel ricorso.

Ai sensi dell’art. 55 c.p.a. è possibile richiedere la c.d. istanza di sospensiva.

Con tale istanza, il ricorrente, dimostrando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul merito del ricorso, richiede l’emanazione di misure cautelari finalizzate alla sospensione momentanea del provvedimento impugnato fino alla decisione del procedimento nel merito in modo da paralizzare il proprio pregiudizio.

Non senza segnalare che:

– l’interessato deve proporre il ricorso entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto pregiudizievole:

– Se tale non è notificato al ricorrente ma solo depositato a cura dell’Amministrazione, il termine per l’impugnazione per il ricorrente decorre dalla data della pubblicazione, oppure comunque dalla “piena conoscenza” dell’atto;

  • se il ricorso non viene notificato a cura del ricorrente entro i termini stabiliti all’Amministrazione resistente e ad almeno uno dei contro interessati (i soggetti che hanno interesse al mantenimento degli effetti dell’atto impugnato che devono essere identificati a cura del ricorrente) il ricorso è inammissibile.
  • Nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla notifica il ricorso deve essere depositato (iscritto a ruolo)

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