Guida sotto stupefacenti: è possibile opporsi al test?

“Il diritto soggettivo, di chi sia sospettato di guidare in stato di intossicazione da stupefacente, di non sottoporsi ad alcun tipo di prova o accertamento soccombe in presenza del prevalente interesse alla pubblica incolumità, ma quando non si abbiano ragioni per sospettare un tale stato di alterazione prevale invece la libertà individuale di opporsi ad una richiesta non motivata”.

Ciò è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12197/17.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna resa dal locale Tribunale nei confronti di un soggetto che, resosi responsabile del reato previsto dall’art. 187 VIII comma del CdS in tema diGuida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti richiesti dai carabinieri operanti, volti a verificare se avesse guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, venendo così condannato per due mesi ed otto giorni allo svolgimento di pratiche di pubblica utilità.

L’imputato, come rilevato dalla Corte territoriale, si era opposto alla richiesta dei Carabinieri di sottoporsi al test di accertamento della presenza di eventuali sostanze stupefacenti, mostrandosi in evidente stato di agitazione.

L’imputato ha proposto ricorso lamentando, sia la manifesta illogicità della motivazione, in quanto dall’istruttoria dibattimentale non era emerso alcun elemento che facesse desumere che il soggetto avesse assunto sostanze stupefacenti; sia l’erronea applicazione della legge penale poiché la Corte del merito non aveva specificato “il monte complessivo di 136 ore, i giorni e le ore della settimana in cui svolgere i lavori di pubblica utilità”.

La Corte di Cassazione ha pertanto ribadito che, ai sensi dell’art. 187 CdS, viene sanzionato chiunque guidi in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e che quindi gli organi della polizia stradale possono sottoporre i soggetti ai relativi accertamenti anche per mezzo di apparecchi portatili.

Nel caso in cui da tali controlli dovesse scaturire esito positivo allora è possibile sottoporre il soggetto ad accertamenti clinico – tossicologici e strumentali; nel caso invece in cui non sia possibile effettuare tali accertamenti o quando è lo stesso soggetto a rifiutarsi di sottoporsi ai relativi prelievi, lo stesso deve essere accompagnato dagli organi della polizia stradale presso le strutture sanitarie competenti.

In questo ultimo caso, poiché l’accertamento comporta una riduzione della libertà personale, l’accompagnamento è consentito solo se previsto dalla legge quindi solo se sussiste lo stato di intossicazione da stupefacente, “ma quando non si abbiano ragioni per sospettare un tale stato di alterazione prevale invece la libertà personale di opporsi a tale richiesta”.

Nel caso di specie, non vi era alcun motivo che facesse pensare che il soggetto fosse in uno stato di intossicazione da stupefacente, essendo gli agenti della polizia anche sprovvisti dello strumento di rilevazione portatile.

Pertanto, da ciò deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dott.ssa Rosita Sovrani