
Circolazione stradale: responsabilità civile estesa anche per il trasportato irregolare
Con la sentenza n. 6481/2017 la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema della responsabilità civile in materia di circolazione stradale.
La vicenda fattuale trae origine da un sinistro stradale in cui rimanevano coinvolti un ciclomotore, che trasportava due persone, e un’autovettura condotta dal proprietario.
Il soggetto trasportato sul ciclomotore, avendo riportato lesioni personali, agiva per il risarcimento dei danni convenendo in giudizio tanto il proprietario dello stesso ciclomotore quanto il proprietario dell’autoveicolo, nonché le rispettive compagnie assicurative.
Avendo il tribunale di primo grado rigettato la domanda, il soggetto provvedeva ad impugnare la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce la quale, confermando quanto statuito dalla sentenza di primo grado, rilevava che la presenza “irregolare” del soggetto sul ciclomotore aveva inciso in modo determinante sul sinistro e pertanto ravvisava gli estremi per l’applicazione della norma sul concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., il quale statuisce espressamente che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.”
Il soggetto leso proponeva ricorso per Cassazione eccependo la mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. in quanto l’infrazione del divieto di trasportare un passeggero sul ciclomotore esclude la responsabilità civile, esclusiva o concorrente, del trasportato soltanto nel caso in cui l’infrazione stessa si trova ad essere causa oggettiva del danno.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata, ha ritenuto che “la circostanza che il trasportato abbia concorso a causare il sinistro non può comportare l’esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti, ove non risulti esclusa qualunque loro condotta colposa, sì da poter imputare il danno alla sola responsabilità del trasportato”
Dott. Matteo Pavia

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Avendo il tribunale di primo grado rigettato la domanda, il soggetto provvedeva ad impugnare la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce la quale, confermando quanto statuito dalla sentenza di primo grado, rilevava che la presenza “irregolare” del soggetto sul ciclomotore aveva inciso in modo determinante sul sinistro e pertanto ravvisava gli estremi per l’applicazione della norma sul concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., il quale statuisce espressamente che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.”
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