Coniuge separato, quali gli oneri condominiali?
Con sentenza n. 2195/2016 depositata il 4 febbraio 2016, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è occupata degli accordi tra coniugi in sede di separazione, con particolare riferimento alle condizioni relative al pagamento delle spese condominiali.
Il giudizio trae origine dalla richiesta di rimborso ex art. 1110 c.c., avanzata da uno dei due coniugi nei confronti dell’altro, della somma impiegata per la sistemazione di un giardino ed un box dell’appartamento comune.
In sede di separazione veniva tuttavia posto a carico del marito il pagamento delle spese condominiali straordinarie, degli oneri fiscali, dei tributi e delle tasse gravanti sull’immobile stesso; ogni altro tipo di contribuzione, a parere del coniuge/ricorrente, doveva pertanto essere escluso.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto, ha dapprima operato una distinzione tra le spese condominiali straordinarie e le spese di conservazione della parte comune; queste ultime infatti sono dovute in virtù della comproprietà dell’immobile.
Gli Ermellini hanno poi osservato che l’obbligo di partecipazione alle spese incombe, come noto, su tutti i comunisti in funzione dell’utilità che la cosa comune deve garantire a ciascuno di essi e da ciò discende il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute per la conservazione della cosa stessa in caso di trascuranza degli altri partecipanti alla comunione.
Anche se nell’accordo di separazione nulla è disposto, pertanto, sul coniuge separato comproprietario ricadono tutti i relativi obblighi di mantenimento e conservazione della cosa comune.

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Con sentenza n. 2195/2016 depositata il 4 febbraio 2016, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è occupata degli accordi tra coniugi in sede di separazione, con particolare riferimento alle condizioni relative al pagamento delle spese condominiali.
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In sede di separazione veniva tuttavia posto a carico del marito il pagamento delle spese condominiali straordinarie, degli oneri fiscali, dei tributi e delle tasse gravanti sull’immobile stesso; ogni altro tipo di contribuzione, a parere del coniuge/ricorrente, doveva pertanto essere escluso.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto, ha dapprima operato una distinzione tra le spese condominiali straordinarie e le spese di conservazione della parte comune; queste ultime infatti sono dovute in virtù della comproprietà dell’immobile.
Gli Ermellini hanno poi osservato che l’obbligo di partecipazione alle spese incombe, come noto, su tutti i comunisti in funzione dell’utilità che la cosa comune deve garantire a ciascuno di essi e da ciò discende il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute per la conservazione della cosa stessa in caso di trascuranza degli altri partecipanti alla comunione.
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