Proroga tacita, clausola nulla se non approvata per iscritto

La Corte di Cassazione con sentenza n. 20402/15,   depositata il 12 ottobre 2015 nel fornire una corretta esegesi dell’art. 1341, ha ribadito che “Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità.